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In vigore al: 08/03/2016

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 411)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
1

1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento)

(1) Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge, e gli appalti di lavori pubblici dei settori speciali, tra i quali figurano quelli riguardanti acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica, trasporti e telecomunicazioni.

(2) Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione relative agli appalti pubblici di servizi, limitatamente ai servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I A della direttiva (servizi di architettura e ingegneria anche integrata e seguenti), alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, alla direttiva 97/52/CEE del Consiglio del 13 ottobre 1997, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, nonché alla direttiva 98/4/CEE del Consiglio del 16 febbraio 1998, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

(3) Il presente regolamento attua il disposto dell'articolo 83, comma 6, lettera a) della legge e adatta il capitolato generale d'appalto alle disposizioni della legge stessa, incorporandolo nel presente regolamento.

(4) Il presente regolamento è applicabile ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e 3 della legge.

Art. 2 (Soglie comunitarie)

(1) Per diritti speciali di prelievo, di seguito denominati Dsp, si intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale.

(2) Se l'amministrazione committente rientra in quelle elencate all'articolo 2, comma 2 e comma 3, lettera a) della legge, la soglia comunitaria, al netto dell'IVA ed espressa in euro si intende espressa in Dsp con i seguenti limiti di valore:

  • a)  per i lavori pubblici, compresi quelli attinenti ai settori speciali, 5 milioni di Dsp, pari a 6.242.028,00 euro;
  • b)  per le forniture ed i servizi 200.000 Dsp, pari a 249.681,00 euro;
  • c)  per le forniture ed i servizi riguardanti acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica e trasporti 400.000 Dsp, pari a 499.362,00 euro;
  • d)  per le forniture ed i servizi riguardanti le telecomunicazioni 600.000 Dsp, pari a 749.043,00 euro.

(3) I limiti d'importo fissati dalle leggi e regolamenti provinciali, disciplinanti le varie fasi di realizzazione dei lavori pubblici, sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(4) Future variazioni dei valori delle soglie comunitarie e dei Dsp sono automaticamente recepite nel presente regolamento. 2)

2)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 3 (Soglie comunitarie per committenti privati)

(1) Per i soggetti privati, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b), c) e d) della legge, la soglia comunitaria, al netto dell'IVA, è espressa in euro con i seguenti limiti di valore:

  • a)  per i lavori pubblici 5 milioni euro;
  • b)  per le forniture ed i servizi 200.000 euro;
  • c)  per le forniture ed i servizi riguardanti acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica e trasporti 400.000 euro;
  • d)  per le forniture ed i servizi riguardanti le telecomunicazioni 600.000 euro.

(2) Future variazioni dei valori delle soglie comunitarie sono automaticamente recepite nel presente regolamento. 3)

3)

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 3/bis (Composizione, organizzazione e funzionamento del Forum provinciale per i lavori pubblici)

(1) Il Forum provinciale per i lavori pubblici, previsto dall'articolo 75 bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 e successive modifiche, di seguito denominato Forum, è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

  • a)  l' assessore/a competente per i lavori pubblici, quale presidente/essa;
  • b)  il direttore/la direttrice della Ripartizione edilizia e servizio tecnico della Provincia autonoma di Bolzano;
  • c)  il direttore/la direttrice della Ripartizione infrastrutture della Provincia autonoma di Bolzano;
  • d)  il Direttore/la direttrice della Ripartizione servizio strade della Provincia autonoma di Bolzano;
  • e)  il direttore/la direttrice dell' Ufficio appalti della Provincia autonoma di Bolzano;
  • f)  due funzionari dell' Ufficio appalti della Provincia autonoma di Bolzano, appartenenti almeno alla ottava qualifica funzionale;
  • g)  un funzionario/una funzionaria dell' Avvocatura della Provincia autonoma di Bolzano, appartenente almeno alla nona qualifica funzionale;
  • h)  un funzionario/una funzionaria amministrativo/a appartenente almeno all' ottava qualifica, designato/a dalle Aziende sanitarie di Bolzano, Brunico, Bressanone e Merano;
  • i)  un funzionario/una funzionaria amministrativo/a appartenente almeno all' ottava qualifica, designato/a dal Comune di Bolzano;
  • j)  due rappresentanti designati dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano;
  • k)  un funzionario/una funzionaria amministrativo appartenente almeno all' ottava qualifica designato/a dall'Istituto per l'edilizia sociale;
  • l)  tre rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori/artigiani;
  • m)  tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali maggiormente rappresentativi dei professionisti operanti nel settore;
  • n)  tre rappresentanti designati dai sindacati maggiormente rappresentativi in Alto Adige.

(2) Il Forum adotta atti di indirizzo, controllo, direttive e pareri in relazione all'interpretazione della normativa sui lavori pubblici vigente nella Provincia di Bolzano da pubblicarsi nell'apposito sito internet del Forum.

(3) Il Forum propone altresì modifiche di leggi e regolamenti provinciali attinenti l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi pubblici.

(4) Il Forum regola il proprio funzionamento attraverso ordinamento interno, nel rispetto della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17.

(5) Le adunanze del Forum sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e della maggioranza assoluta dei rappresentanti delle amministrazioni committenti.

(6) Gli atti di indirizzo, le direttive, le proposte di modifica a leggi e regolamenti ed i pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; è comunque necessaria la maggioranza assoluta dei rappresentanti delle amministrazioni committenti. 4)

4)

L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

CAPO II
Soggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici

Art. 4 (Attribuzioni e compiti del coordinatore unico)

(1) Il coordinatore unico, in aggiunta ai compiti previsti dall'articolo 5 della legge:

  • a)  propone all' amministrazione committente, su richiesta del responsabile di progetto, la soluzione delle controversie insorte nel corso dei lavori;
  • b)  propone all' amministrazione committente nella fase di approvazione del certificato di collaudo l'accoglimento o il rigetto delle riserve iscritte dell'appaltatore;
  • c)  presenta all' amministrazione committente la proposta del responsabile di progetto in merito alla risoluzione dei contratti con le imprese; propone la risoluzione dei contratti con i liberi professionisti;
  • d)  propone all' amministrazione committente, sentito il responsabile di progetto, le modalità dell'esecuzione d'ufficio o le modalità per il completamento dei lavori interrotti a seguito di risoluzione del contratto d'appalto o di fallimento dell'appaltatore.

Art. 5 (Funzioni e compiti del responsabile di progetto)

(1) Nello svolgimento dell'attività di propria competenza, il responsabile di progetto garantisce gli standard qualitativi del lavoro pubblico e crea le condizioni per la realizzazione dello stesso nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati, fermo restando i compiti e le responsabilità di progettisti, direttori dei lavori e collaudatori;

(2) Il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto del personale degli uffici competenti dell'amministrazione committente, qualora necessario.

(3) Con riferimento ai compiti di cui all'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  • a)  promuove le indagini preliminari dirette ad accertare la fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell' intervento;
  • b)  accerta l' esistenza della documentazione relativa alla conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
  • c)  indica i diversi gradi degli elaborati che sono predisposti nei vari livelli di progettazione;
  • d)  assiste il progettista e gli utenti finali nella progettazione dell' opera;
  • e)  coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, accertando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione o nel progetto preliminare.

(4) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  • a)  elabora ed aggiorna il piano delle spese e verifica la copertura delle stesse;
  • b)  comunica all' amministrazione committente la necessità di aumentare, previo accertamento dell'ammontare stimato dal progettista, le somme stanziate e dispone, su autorizzazione dell'amministrazione committente ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3 della legge, l'aggiornamento del progetto;
  • c)  accerta la sussistenza dei motivi previsti dall' articolo 63 della legge, che ammettono varianti in corso d'opera, e dispone, sentita l'amministrazione committente, l'elaborazione, ove prescritta, della variante in corso d'opera o del concordamento di nuovi prezzi;
  • d)  trasmette in ogni caso all' amministrazione committente le varianti in corso d'opera, i verbali di concordamento dei nuovi prezzi o gli elenchi dei nuovi prezzi per l'approvazione.

(5) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera c) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  • a)  verifica la sussistenza dei requisiti di legge per l' occupazione delle aree necessarie alla realizzazione del lavoro pubblico al fine di garantirne l'inizio dei lavori al momento della consegna;
  • b)  propone l' inserimento nel capitolato speciale d'appalto di una apposita clausola che prevede la consegna frazionata idonea ad assicurare l'inizio dei lavori, quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una parziale temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili che non permettano l'immediata occupazione ed esecuzione dei lavori sull'intera o su parte dell'area senza maggiori compensi o indennizzi a favore dell'appaltatore.

(6) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera d) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  • a)  accerta la presentazione da parte del progettista, per ogni livello di progettazione, della documentazione attestante la rispondenza dei contenuti progettuali alla normativa vigente, alle indicazioni contenute nel provvedimento dell' amministrazione committente che fissa le caratteristiche dell'opera e alle disponibilità finanziarie, e, relativamente alla progettazione esecutiva, l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per la realizzazione dei lavori;
  • b)  accerta la completezza del progetto per ogni livello di progettazione e verifica la completezza degli elaborati progettuali richiesti in relazione alla tipologia del lavoro con riferimento alle clausole del capitolato speciale d' appalto ed all'elenco dei prezzi unitari;
  • c)  accerta che i documenti progettuali siano sottoscritti da parte dei titolari dell' incarico di progettazione, ai fini dell'assunzione delle rispettive responsabilità;
  • d)  accerta l' esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
  • e)  accerta l' esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valuta l'idoneità dei criteri adottati;
  • f)  accerta la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione.

(7) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera e) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, trasmette all'amministrazione committente le attestazioni del direttore dei lavori relative:

  • a)  all' accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  • b)  all' assenza d'impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
  • c)  alla fattibilità del progetto in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quant' altro occorre per l'esecuzione del lavoro.

(8) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera f) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  • a)  vigila sulla regolare realizzazione dei lavori e comunica all' amministrazione committente i danni erariali riscontrati;
  • b)  predispone i programmi delle singole fasi di realizzazione del lavoro pubblico in collaborazione con i progettisti ed il direttore dei lavori e verifica il rispetto dei termini; i programmi non sono obbligatori per lavori di manutenzione.
  • c)  convoca periodicamente gli addetti alla realizzazione del lavoro pubblico al fine di garantire il coordinamento della varie fasi di attività;
  • d)  provvede alla stesura dei verbali delle riunioni, invia copia del processo verbale delle riunioni all' amministrazione committente e ai partecipanti ed attua le relative decisioni.

(9) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera h) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto, in caso di necessità, propone all'amministrazione committente la nomina del collaudatore in corso d'opera ai sensi dell'articolo 19 della legge.

(10) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera i) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  • a)  richiede per iscritto al coordinatore unico l' esecuzione d'ufficio dei lavori in caso di inerzia dell'appaltatore;
  • b)  propone al coordinatore unico la risoluzione del contratto ogniqualvolta se ne realizzino i presupposti.

(11) Con riferimento ai compiti di cui alla lettera j) dell'articolo 8 della legge, il responsabile di progetto:

  • a)  Acquisisce entro 60 giorni dall' iscrizione dell'ultima riserva, le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 74 della legge;
  • b)  propone entro 30 giorni dall' acquisizione delle relazioni di cui alla lettera a), la definizione bonaria delle controversie, tenendo conto delle proposte contenute nelle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore e sentito l'appaltatore;
  • c)  acquisisce in relazione all' accordo bonario la dichiarazione liberatoria dell'appaltatore.

(12) Assume le funzioni del responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto deputato a rappresentare il committente nella struttura organizzativa dell'amministrazione aggiudicatrice non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti.

Art. 6 (Specificazione dei compiti del coordinatore unico e del responsabile di progetto)

(1) Le amministrazioni committenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) c) d) ed e), della legge possono specificare ulteriormente, tenuto conto della propria struttura organizzativa, i compiti del coordinatore unico e del responsabile di progetto.

Art. 7 (Compiti del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione)

(1) Il direttore dei lavori assicura nell'interesse dell'amministrazione committente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e la loro conformità al progetto e al contratto.

(2) Il direttore dei lavori è responsabile del coordinamento dell'attività delle varie imprese operanti in cantiere e gestisce i rapporti con l'appaltatore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.

(3) Il direttore dei lavori, in aggiunta ai compiti previsti dall'articolo 10 della legge, in particolare:

  • a)  attesta, prima dell' appalto dei lavori, l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  • b)  impartisce ordini di servizio all' appaltatore;
  • c)  verifica il conseguimento degli standard qualitativi;
  • d)  ha la responsabilità per l' accettazione dei materiali;
  • e)  comunica all' appaltatore le disposizioni dell'amministrazione committente;
  • f)  redige i verbali di consegna, di consegna parziale, di sospensione, di sospensione parziale, di ripresa e di ultimazione dei lavori, nonché tutti gli altri verbali attinenti all' esecuzione dell'opera e previsti dalle disposizioni vigenti; provvede alla comunicazione agli enti previdenziali, assistenziali ed all'ispettorato del lavoro dell'inizio e della fine dei lavori;
  • g)  esprime parere sulle proroghe del termine di ultimazione dei lavori e le stesse comunica all' appaltatore;
  • h)  verifica periodicamente il possesso da parte dell' appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti anche in materia di lavoro e previdenziale, rifiutando la predisposizione dei documenti per il pagamento di acconti o per il saldo in caso di mancanza od irregolarità della documentazione stessa e richiede all'appaltatore le dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori;
  • i)  segnala con una relazione dettagliata al responsabile di progetto le ripetute e gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
  • j)  ordina, in caso di risoluzione del contratto, l' allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere;
  • k)  ordina all' appaltatore la sostituzione del personale dell'appaltatore operante in cantiere per insubordinazione, incapacità o grave negligenza;
  • l)  assiste il responsabile di progetto nelle procedure da espletarsi e nel coordinamento dei soggetti partecipanti all' esecuzione dei lavori;
  • m)  comunica al responsabile di progetto le circostanze che possono incrementare il costo dell' appalto, concorda i nuovi prezzi e predispone le eventuali varianti al progetto esecutivo;
  • n)  comunica al responsabile di progetto i ritardi nell' esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti;
  • o)  comunica all' amministrazione committente il proprio benestare per il subappaltatore, di cui all'articolo 54 della legge;
  • p)  predispone gli atti contabili di propria competenza e verifica la regolarità formale e sostanziale degli atti contabili redatti dall' assistente di cantiere o da altri componenti l'ufficio di direzione dei lavori;
  • q)  redige la relazione sulle riserve iscritte dall' appaltatore nei registri contabili entro i termini prescritti, e predispone e trasmette al responsabile di progetto la relazione riservata per l'accordo bonario;
  • r)  trasmette al Sindaco del comune in cui sono eseguiti i lavori, l' avviso ai creditori di cui all'articolo 106. Nel caso in cui tale avviso non risultasse necessario, allega allo stato finale specifica dichiarazione;
  • s)  ordina all' appaltatore di pagare, a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori, i crediti riconosciuti;
  • t)  redige la relazione relativa alla contabilità finale dei lavori;
  • u)  verifica l' esistenza delle condizioni di cui all'articolo 124;
  • v)  assiste all' attività di collaudo;
  • w)  rilascia il certificato di regolare esecuzione per i lavori che non necessitano di collaudo;
  • x)  cura la costante verifica di validità del piano di manutenzione;
  • y)  presenta al responsabile di progetto un rapporto mensile sull' andamento dei lavori;
  • z)  se incaricato dall' amministrazione committente, svolge le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri e cura la costante verifica di validità del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione rispetto ai rischi cui sono esposti i lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante la sicurezza nei cantieri;
  • aa)  esegue almeno una visita in cantiere ogni settimana. 5)

(4) Il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori assolve le seguenti funzioni:

  • a)  verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l' applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento previsto dalla vigente normativa e il corretto svolgimento delle relative procedure di lavoro;
  • b)  verificare l' idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza, anche con riferimento alla formazione della sicurezza di tutte le maestranze occupate nel cantiere;
  • c)  organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
  • d)  verificare l' attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • e)  segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni previste dalla vigente normativa e proporre la sospensione dei lavori, l' allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempimento all'Ufficio tecnica della sicurezza e all'ispettorato provinciale del lavoro;
  • f)  sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
5)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 8 (Assistente di cantiere)

(1) In relazione alla dimensione, tipologia e categoria dell'intervento possono essere incaricati, d'intesa tra amministrazione committente e direttore dei lavori, uno o più assistenti di cantiere.

(2) Gli assistenti di cantiere verificano la regolare esecuzione di singoli lavori e vigilano sull'osservanza delle clausole contrattuali. Essi sono presenti durante tutto il periodo di svolgimento di lavori che richiedono il controllo quotidiano e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

(3) Gli assistenti di cantiere assolvono principalmente i seguenti compiti:

  • a)  verificano la regolare effettuazione della denuncia dei calcoli delle strutture da parte dell' appaltatore;
  • b)  verificano il rispetto del programma generale e particolareggiato dei lavori e segnalano al direttore dei lavori gli eventuali ritardi rispetto alle previsioni, proponendo i necessari interventi correttivi;
  • c)  assistono il direttore dei lavori nell' individuazione degli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
  • d)  accertano le cause che incidono sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate misure correttive;
  • e)  assistono i collaudatori nell' espletamento delle operazioni di collaudo;
  • f)  verificano i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali, assicurandosi che siano conformi alle prescrizioni e siano stati approvati dalle strutture di controllo;
  • g)  verificano, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
  • h)  controllano la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
  • i)  predispongono e firmano atti contabili quando siano all' uopo incaricati.
  • j)  comunicano al direttore dei lavori le variazioni della mano d' opera operante in cantiere sulla base dei dati forniti dal direttore di cantiere.

(4) Ferma restando la responsabilità diretta degli assistenti di cantiere, le attività svolte dagli stessi sono direttamente imputate al direttore dei lavori, al quale fa altresì capo la responsabilità ex articolo 2049 del Codice Civile.

(5) La nomina degli assistenti di cantiere, nonché il conferimento di incarichi o compiti ulteriori rispetto a quelli esemplificati dal comma 3 del presente articolo dovranno essere portati a conoscenza dell'impresa mediante comunicazione scritta del direttore dei lavori.

CAPO III
Realizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione

Art. 9 (Disposizioni preliminari)

(1) La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un'opera di qualità e tecnicamente valida, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nell'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

(2) Il progettista esegue la progettazione rendendo partecipi il responsabile di progetto e gli utenti finali.

(3) La progettazione si articola secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I predetti livelli prevedono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

(4) Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche del lavoro nel suo ciclo di vita utile, i progetti sono aggiornati dal direttore dei lavori in modo da rendere disponibili tutte le informazioni su come l'opera o il lavoro è stato costruito.

(5) I progetti prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico-artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

  • a)  uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed, eventualmente, la progettazione di quella provvisoria, in modo da limitare l' interferenza con il traffico locale ed i pericoli per le persone e l'ambiente;
  • b)  l' indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
  • c)  la localizzazione delle cave e dei depositi eventualmente necessari e la valutazione sia del tipo e della quantità di materiali da prelevare e/o stoccare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
  • d)  lo studio per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

(6) I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

(7) Tutti gli elaborati progettuali sono sottoscritti dai soggetti affidatari degli incarichi.

(8) Se sono possibili più soluzioni progettuali, la scelta avviene mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, di multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di ricavare una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

(9) In ottemperanza all'articolo 73, comma 3 della legge, i professionisti incaricati devono inviare una copia della relazione geologica e della relazione geotecnica, redatte in base alla normativa vigente, all' "Ufficio Geologia e prove materiali" della Provincia.

Art. 10 (Elaborati progettuali. Dettagli costruttivi)

(1) Il responsabile di progetto stabilisce, anche in aggiunta o in difetto a quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14 della legge, nonché dal Capo III del presente regolamento, i documenti progettuali effettivamente ritenuti necessari in relazione alla tipologia dell'opera da progettare.

(2) Il progetto contiene la documentazione necessaria per consentire la formulazione dell'offerta.

(3) La documentazione relativa ai dettagli costruttivi può essere consegnata all'appaltatore nel corso dei lavori in relazione al loro avanzamento.

(4) Il capitolato speciale d'appalto può demandare all'appaltatore, in casi particolari connessi alla tipologia dell'opera, l'elaborazione dei dettagli costruttivi che rappresentino un ulteriore sviluppo dei disegni esecutivi per meglio evidenziare le modalità costruttive dell'opera e che non incidono sui costi di esecuzione. Tali dettagli costruttivi sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori nei termini fissati dallo stesso, che si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento degli stessi. Trascorso inutilmente tale termine, i documenti si considerano approvati.

Art. 11 (Concorso di idee o concorso di progettazione)

(1) L'amministrazione committente indice un concorso di idee o un concorso di progettazione per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico.

(2) Il concorso di idee è una procedura intesa a fornire all'amministrazione committente proposte concettuali o studi per la progettazione.

(3) Il concorso di progettazione è una procedura intesa a fornire all'amministrazione committente un piano o un progetto.

(4) L'amministrazione committente può indire un concorso di idee seguito da un concorso di progettazione, al quale sono ammessi comunque i concorrenti scelti nell'ambito del primo.

(5) L'amministrazione committente ha la facoltà di preselezionare i concorrenti per la progettazione di cui al comma 4 sulla base dei curricula.

(6) Per i lavori di particolarissima rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico l'amministrazione committente può invitare a concorrere anche tecnici di fama internazionale. 6)

(7) La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, esperti, in maggioranza tecnici, nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente dell'amministrazione committente.

6)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 12 (Scelta del contraente per servizi di progettazione e per altri servizi professionali)  delibera sentenza

(1) L'amministrazione committente può affidare l'incarico per la progettazione e per altri servizi professionali, in base ad uno dei seguenti criteri:

  • a)  al curriculum ed al prezzo;
  • b)  al curriculum;
  • c)  al prezzo.

(2) L'amministrazione committente può inoltre inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale criterio di valutazione, il termine di consegna delle varie fasi progettuali o altri criteri anche al fine di garantire il principio della rotazione degli incarichi.

(3) Gli incarichi con corrispettivo fino a 100.000 euro possono essere affidati dall'amministrazione committente a soggetti di sua fiducia di cui all'articolo 22 della legge. 7)

(4) Per gli incarichi con corrispettivo superiore a 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria di 200.000 Dsp l'amministrazione committente invita, in caso di procedura negoziata, almeno tre professionisti, scelti dall'elenco di fiducia, ove ufficialmente istituito, tenendo conto dell'importo degli incarichi già conferiti agli stessi e dell'esperienza professionale maturata. Sono preferiti i professionisti, ai quali sono stati conferiti incarichi per importi di minore entità. 7)

(5) Qualora per l'affidamento di un servizio si esperisca una gara si applicano le disposizioni del Capo VI della legge per quanto compatibili. 7)

massimeDelibera N. 717 del 04.03.2002 - Istituzione dell’Elenco dei professionisti di fiducia per l’affidamento di incarichi, di corrispettivo inferiore a 200.000 DSP, relativi a prestazioni professionali connesse alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici
7)

I commi 3, 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 6 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 13 (Penale per ritardi)

(1) I disciplinari di affidamento dei servizi professionali di progettazione e di altre prestazioni professionali indicano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

(2) La penale da applicare ai soggetti incaricati dei servizi di cui al comma 1 è pari, per ogni giorno di ritardo, allo 0,5 per cento del corrispettivo professionale. La penale non può complessivamente superare il dieci per cento del corrispettivo professionale.

Art. 14 (Norme tecniche per i servizi)

(1) Per norme tecniche relative a prestazioni professionali nell'ambito dei lavori pubblici si intendono quelle definite dall'articolo 14 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

(2) I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

Art. 15 (Norme tecniche per i lavori pubblici)

(1) Per norme tecniche relative a lavori pubblici si intendono quelle definite dall'articolo 10 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

(2) Per quanto riguarda i prodotti o materiali utilizzati, devono essere rispettate le regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate ed i benestare tecnici. Le relazioni tecniche danno espressamente atto del rispetto della normativa e delle altre norme di applicazione facoltativa.

(3) Al fine di non favorire determinate imprese è vietato introdurre nei progetti le seguenti indicazioni:

  • a)  Fabbricazione e provenienza dei prodotti;
  • b)  procedimenti particolari;
  • c)  marchi, brevetti, tipi, origini e produzione determinata.

(4) L'indicazione specifica del prodotto o del procedimento è ammessa se accompagnata dalla espressione "o equivalente", qualora non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 16 (Disciplinare descrittivo e prestazionale)

(1) Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche ufficialmente riconosciute, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e dei componenti previsti nel progetto.

Art. 17 (Computo metrico estimativo)

(1) Il computo metrico estimativo è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria del lavoro.

(2) Il costo complessivo è così articolato:

  • a)  lavori a misura, a corpo, in economia;
  • b)  somme a disposizione dell' amministrazione committente per:
    • 1)  lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall' appalto;
    • 2)  allacciamenti ai servizi;
    • 3)  acquisizione delle aree o degli immobili e indennizzi;
    • 4)  rilievi, accertamenti, indagini, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale, attività di consulenza o di supporto, spese per analisi di laboratorio e collaudi;
    • 5)  eventuali spese per commissioni giudicatrici;
    • 6)  spese, ove previsto, per opere d' arte;
    • 7)  spese per arredamento ed attrezzature;
    • 8)  imprevisti;
    • 9)  I.V.A. ed eventuali altre imposte.

Art. 18 (Piano particellare di esproprio)

(1) Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.

(2) Il piano è corredato dall'estratto tavolare dal quale risultano i proprietari dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è inoltre corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

(3) Qualora l'incarico di espropriare l'area su cui insisterà il lavoro pubblico da realizzare sia affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo determinato in base alla normativa vigente ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute, se non sussistono ritardi o responsabilità a lui imputabili.

Art. 19 (Piano di manutenzione e cronoprogramma dei lavori)

(1) Il piano di manutenzione fa parte del progetto esecutivo e assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento e deve contenere le informazioni, anche grafiche, necessarie a garantire l'uso corretto e la manutenzione programmata delle parti più importanti del bene, con particolare riferimento agli impianti tecnologici. Il piano di manutenzione è formato dai seguenti documenti:

  • a)  manuale d' uso, si riferisce all'uso delle parti piú importanti del bene, ed in particolare agli impianti tecnologici;
  • b)  manuale di manutenzione, si riferisce alla manutenzione delle parti piú importanti del bene, ed in particolare agli impianti tecnologici;
  • c)  programma di manutenzione, prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze prefissate al fine di una corretta gestione del bene.

(2) Il piano di manutenzione e gli elaborati del progetto aggiornati dai direttori dei lavori, coordinati dal direttore dei lavori generale, in base all'effettiva esecuzione, devono essere consegnati con atto formale all'organo competente per la manutenzione dell'opera realizzata, entro il termine stabilito per la consegna dell'immobile all'utente. Le opere stradali possono essere aperte al traffico previa dichiarazione di transitabilità del direttore dei lavori, sentito il collaudatore, ove previsto.

(3) Il piano di manutenzione deve essere coordinato con il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione rispetto ai rischi cui sono esposti i lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante la sicurezza nei cantieri. 8)

(4) Il progetto esecutivo di durata superiore all'anno è corredato dal cronoprogramma dei lavori delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

(5) Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma dei lavori è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.

(6) Nel calcolo del tempo contrattuale di lavori con durata superiore all'anno deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

(7) Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma dei lavori.

8)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

CAPO IV
Scelta del contraente

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 20 (Condizioni generali di ammissibilità alla gara d'appalto)

(1) Per essere ammesso alla gara d'appalto il concorrente nazionale deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA). La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di un quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo complessivo dei lavori in appalto. 9)

(2) Per essere ammesso alla gara d'appalto, il concorrente appartenente ad un Paese dell'Unione europea diverso dall'Italia deve possedere i requisiti necessari per ottenere l'attestazione SOA per categoria e classifica richiesta e la documentazione a riprova del possesso di detti requisiti è prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Il concorrente appartenente ad un Paese non aderente all'Unione europea deve essere qualificato ai sensi del comma 1.

(3) Ai fini dell'individuazione dei requisiti di qualificazione, nel bando di gara sono indicati l'importo complessivo dell'opera in appalto e le categorie di lavoro in cui l'opera è suddivisa, con i rispettivi importi.

(4) I documenti da presentare in sede di gara devono essere contenuti in piego chiuso.

(5) L'offerta economica è sottoscritta in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

9)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 21 (Associazione temporanea di concorrenti)

(1) Alle gare d'appalto sono ammesse le associazioni temporanee di concorrenti strutturate in forma orizzontale, verticale o combinata.

(2) All'atto della presentazione dell'offerta i concorrenti che dichiarano di volersi riunire in associazione temporanea indicano in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 43, comma 2, della legge, l'impresa che assumerà le funzioni di capogruppo e, in caso di associazione verticale o combinata, le categorie di lavoro che saranno eseguite dalle singole imprese del raggruppamento.

(3) L'impresa invitata singolarmente a partecipare ad una licitazione privata, ad un appalto concorso ovvero ad una procedura negoziata può presentare l'offerta per sè ovvero quale capogruppo d'imprese riunite ai sensi del presente articolo, con le modalità previste dalla legge.

Art. 22 (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite)

(1) L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

(2) Per le associazioni temporanee di tipo orizzontale di cui all'articolo 24 e per i consorzi di cui all'articolo 41 comma 1 lettere c), d) ed e) della legge, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

(3) Per le associazioni temporanee di tipo verticale di cui all'articolo 25 e per i consorzi, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

(4) Il concorrente singolo o i concorrenti che intendano riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti fissati per la partecipazione alla gara d'appalto, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che la somma dei lavori eseguiti da queste ultime non superi il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

(5) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'amministrazione committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione committente, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

(6) Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 23 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria)

(1) Fino all'istituzione dell'Albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 della legge, per gli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa alla gara d'appalto l'impresa in possesso dell'attestazione SOA, oppure in possesso della capacità finanziaria, economica e tecnica provata con le successive referenze:

  • a)  una idonea referenza bancaria, che dovrà essere rilasciata in busta chiusa, da presentarsi dopo l' aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto;
  • b)  l' attestazione di aver eseguito ed ultimato nel quinquennio precedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, ove prevista, ovvero, in caso contrario, il primo giorno antecedente la data di invio della richiesta di offerta a regola d'arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto o ascrivibile alla categoria prevalente, d'importo non inferiore al 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori; in caso di opere pubbliche, deve essere provato da attestazione di esecuzione a regola d'arte del direttore dei lavori, anche in relazione a lavori ultimati e non collaudati; in caso di opere private da dichiarazione di accettazione del committente;
  • c)  una dichiarazione dalla quale risulti l' organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi cinque anni. Inoltre, deve risultare dalla predetta dichiarazione, che l'impresa ha sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d'affari, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. Ai fini di tale valutazione, in caso di imprese individuali o di società di persone, l'attività lavorativa nell'azienda prestata dai titolari o dai soci viene valutata nella misura di cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. 10)
10)

L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 9 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 24 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo orizzontale)

(1) Le associazioni di tipo orizzontale, sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 20, sono ammesse alla gara sotto la soglia comunitaria purchè in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)  l' impresa capogruppo e le imprese mandanti, nel quinquennio precedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, ove prevista, ovvero, in caso contrario, il primo giorno antecedente la data di invio della richiesta di offerta, devono aver eseguito ed ultimato a regola d'arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto o ascrivibile alla categoria prevalente, d'importo non inferiore rispettivamente al 40 ed al 10 per cento di quanto richiesto all'impresa singola all'articolo 23, comma 1, lettera b). In ogni caso la somma dei lavori deve essere pari al 40 per cento dell'importo complessivo dei lavori;
  • b)  ciascuna impresa del raggruppamento deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti l' organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi cinque anni. Inoltre, deve risultare dalla predetta dichiarazione, che l'impresa ha sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d'affari, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. Ai fini di tale valutazione, in caso di imprese individuali o di società di persone, l'attività lavorativa nell'azienda prestata dai titolari o dai soci viene valutata nella misura di cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;
  • c)  ciascuna impresa del raggruppamento deve essere in grado di presentare idonea referenza bancaria, che dovrà essere rilasciata in busta chiusa, da presentarsi dopo l' aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto. 11)
11)

L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 25 (Condizioni di ammissibilità negli appalti sotto la soglia comunitaria dell'associazione di tipo verticale)

(1) Le associazioni di tipo verticale sprovviste dei requisiti di cui all'articolo 20 sono ammesse alla gara sotto la soglia comunitaria purchè in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)  l' impresa capogruppo, nel quinquennio precedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, ove prevista, ovvero, in caso contrario, il primo giorno antecedente la data di invio della richiesta di offerta, deve aver eseguito ed ultimato a regola d'arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto o ascrivibile alla categoria prevalente, per un importo non inferiore al 40 per cento dell'importo a base d'asta di detta categoria prevalente aumentato della relativa quota prevista per i costi per la sicurezza;
  • b)  ciascuna delle imprese mandanti, nel quinquennio precedente il primo giorno di pubblicazione del bando di gara, ove prevista, ovvero, in caso contrario, il primo giorno antecedente la data di invio della richiesta di offerta, deve aver eseguito a regola d' arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto o ascrivibile alla categoria scorporata che intende assumere per un importo non inferiore al 40 per cento dell'importo a base d'asta di detta categoria aumentato della relativa quota prevista per i costi per la sicurezza;
  • c)  ciascuna impresa del raggruppamento deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti l' organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi cinque anni. Inoltre, deve risultare dalla predetta dichiarazione, che l'impresa ha sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d'affari, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. Ai fini di tale valutazione, in caso di imprese individuali o di società di persone, l'attività lavorativa nell'azienda prestata dai titolari o dai soci viene valutata nella misura di cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;
  • d)  ciascuna impresa del raggruppamento deve essere in grado di presentare idonea referenza bancaria, che dovrà essere rilasciata in busta chiusa, da presentarsi dopo l' aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto.

(2) Qualora un'impresa del raggruppamento intenda assumere in esecuzione più di una categoria di lavoro deve possedere per ogni categoria di lavoro i requisiti di cui al comma 1. 12)

12)

L'art. 25 è stato sostituito dall'art. 11 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 26 (Prova dell'esecuzione dei lavori)

(1) La prova dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di cui agli articoli 23, 24 e 25, se relativi ad opere pubbliche, è data dalla produzione, dopo l'aggiudicazione, delle relative attestazioni di esecuzione a regola d'arte dei lavori rilasciate dal direttore dei lavori, anche in relazione a lavori ultimati e non collaudati.

(2) La prova dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, se relativi ad opere private, è data dalla produzione della dichiarazione di accettazione del committente.

Art. 27 (Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante)

(1) In caso di fallimento dell'impresa mandataria l'amministrazione committente ha facoltà di proseguire il rapporto d'appalto con altra impresa che sia costituita mandataria e che sia gradita all'amministrazione committente purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero ha facoltà di recedere dall'appalto.

(2) In caso di fallimento di una delle imprese mandanti l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purchè queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

(3) Alle imprese individuali si applicano i commi 1 e 2 in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del titolare.

Art. 28 (Consorzi stabili d'impresa)

(1) I consorzi stabili d'imprese di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge, sono consorzi formati da non meno di tre consorziati allo scopo di operare congiuntamente nel settore dei lavori pubblici, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni.

(2) Il consorzio stabile d'imprese ha facoltà di fare eseguire i lavori dai consociati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti dell'amministrazione committente.

(3) Il consorzio stabile e le singole imprese consorziate non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento di lavori pubblici.

(4) Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti d'idoneità tecnica e finanziaria posseduti dalle singole imprese consorziate vengono sommati. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di assegnazione devono tener conto dell'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori.

Art. 29 (Associazione in forma combinata)

(1) L'associazione temporanea in forma combinata è ammessa esclusivamente per l'appalto di lavori superiore a 25.000.000 di euro.

(2) Per ogni singola categoria di lavoro, salvo per la categoria prevalente, possono associarsi non più di due imprese.

Art. 30 (Contenuto delle lettere d'invito alla gara)

(1) La lettera d'invito alla procedura ristretta e negoziata deve contenere:

  • a)  l' indirizzo dell'ufficio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
  • b)  il termine di ricezione delle offerte, l' indirizzo al quale devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
  • c)  gli estremi del bando di gara, qualora previsto;
  • d)  l' indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili, fornite dal concorrente nella domanda di partecipazione, sull'idoneità tecnica e finanziaria;
  • e)  i criteri di aggiudicazione dell' appalto, se non figurano nel bando di gara.

Art. 31 (Messa a disposizione ed invio dei documenti di gara)

(1) Nelle procedure aperte i capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, sono messi a disposizione dei concorrenti dall'amministrazione committente entro sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta.

(2) Nelle procedure ristrette i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono messi a disposizione contestualmente alla lettera d'invito. 13)

(3) Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, sono comunicate entro sei giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

13)

Il testo tedesco del comma 2 è stato sostituito dall'art. 12 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 32 (Procedure accelerate)

(1) Nel caso di procedura ristretta, se per ragioni di urgenza non è possibile osservare i termini di cui all'articolo 28 della legge, l'amministrazione committente può stabilire i termini seguenti:

  • a)  un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di Dsp, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
  • b)  un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell' invito.

(2) Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'amministrazione committente almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Art. 33 (Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili)

(1) Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

(2) I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:

  • a)  il prezzo per l' acquisizione del bene;
  • b)  il prezzo per la esecuzione dei lavori;
  • c)  il prezzo per l' acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori.

(3) Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

(4) L'amministrazione committente dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.

(5) Qualora le offerte pervenute riguardino:

  • a)  esclusivamente l' acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
  • b)  esclusivamente l' esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
  • c)  la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l' acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario, l'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.

(6) Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato sulla base della stima effettuata secondo le disposizioni vigenti.

Art. 34 (Valutazione delle offerte)

(1) In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il criterio indicato nel bando.

Art. 35 (Verifica di anomalie delle offerte)

(1) L'amministrazione committente può applicare la procedura di verifica di anomalie anche qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(2) Nella seduta di apertura delle offerte economiche delle gare, indette col metodo dell'offerta di prezzi unitari, i concorrenti possono denunciare errori commessi nel calcolo del prezzo complessivo offerto prima dell'apertura delle offerte.

(3) L'amministrazione committente verifica l'offerta di cui al comma 2 e ricalcola, nel caso di incidenza sull'importo complessivo, la media.

(4) Se l'amministrazione committente, in sede di verifica dell'offerta ai sensi dell'articolo 37, comma 6, della legge, riscontra degli errori di calcolo, ricalcola la media.

Art. 36 (Valutazione delle offerte anomale negli appalti sopra la soglia comunitaria)

(1) A giustificazione delle offerte anomale, l'amministrazione committente, oltre alle analisi dei prezzi offerti, può richiedere all'offerente:

  • a)  l' organigramma dell'impresa e le referenze;
  • b)  l' organigramma dello staff di cantiere;
  • c)  la proposta del programma temporale dettagliato di cantiere per l' esecuzione dei lavori;
  • d)  la proposta di progetto riguardante l' allestimento del cantiere con le relative piante;
  • e)  la documentazione riguardante le misure di sicurezza.

(2) Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque, non si procede al calcolo matematico di cui all'articolo 52, comma 2 della legge. Le offerte ritenute anormalmente basse dall'amministrazione committente, sono sottoposte alla procedura di verifica dell'anomalia.

(3) L'amministrazione committente valuta l'adeguatezza dei prezzi offerti confrontando le analisi e le altre giustificazioni presentate dagli offerenti con i prezzi di mercato, le situazioni locali e i prezziari ufficiali. 14)

14)

L'art. 36 è stato sostituito dall'art. 13 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 37 (Esclusione automatica ed offerte anomale negli appalti sotto la soglia comunitaria)

(1) Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale, la media aritmetica delle offerte è calcolata senza arrotondamento fino alla terza cifra decimale.

(2) Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto concorrono anche le offerte che non sono state prese in considerazione per determinare la media aritmetica di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge.

(3) Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque l'amministrazione committente può rinunciare all'applicazione delle disposizioni degli articoli 51 comma 4 e 52 della legge per l'individuazione delle offerte anomale, a condizione che tale rinuncia sia prevista nel bando di gara o nella lettera di invito. 15)

(4) Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque, non si procede al calcolo matematico di cui all'articolo 51, comma 1 della legge. Le offerte ritenute anormalmente basse dall'amministrazione committente, sono sottoposte alla procedura di verifica dell'anomalia. 16)

15)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 14 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

16)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 14 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 38 (Informazioni successive alla gara negli appalti)

(1) L'amministrazione committente rende noto ai concorrenti esclusi o non aggiudicatari, entro 15 giorni dal ricevimento di richiesta scritta, l'estratto del verbale di gara relativo all'aggiudicatario.

(2) L'amministrazione committente comunica entro 30 giorni, su richiesta scritta dei concorrenti, i provvedimenti che hanno determinato la rinuncia all'aggiudicazione di un appalto oggetto di gara o la decisione di avviarne una nuova.

(3) Per le gare sopra soglia il provvedimento di cui al comma 2 è comunicato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

Art. 39 (Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara)

(1) Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 150.000 euro, rispettivamente 300.000 euro nei casi di cui all'articolo 31 comma 1 lettera e) della legge, l'amministrazione committente può rinunciare alla pubblicazione del bando di gara purchè alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, qualora sussistano in tale numero imprese qualificate;.

(2) Nei casi di procedura negoziata di cui all'articolo 31, comma 1 della legge l'amministrazione committente tratta con almeno dieci imprese di propria scelta, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 1, lettera a) della legge. 17)

(3) L'amministrazione committente tratta con una o più imprese di propria scelta:

  • a)  qualora l' importo dei lavori sia inferiore a 50.000 euro;
  • b)  nei casi previsti all' articolo 31, comma 1, lettere b), c) ed f) della legge
17)

Il comma 2 del testo tedesco è stato modificato dall'art. 1 del D.P.P. 13 febbraio 2002, n. 4.

Sezione II
Lavori in economia

Art. 40 (Lavori in economia)

(1) I lavori da eseguirsi in economia sono:

  • a)  lavori di costruzione, riparazione, adattamento, sistemazione, manutenzione e di allacciamento degli immobili adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici dell' amministrazione committente, fino ad un importo di 300.000 euro, al netto degli oneri fiscali;
  • b)  lavori di demolizione di immobili fino ad importo di 300.000 euro;
  • c)  lavori e prestazioni per la manutenzione, la sistemazione, la costruzione ed il miglioramento delle strade, dei ponti e di altre infrastrutture, per l' apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, fino ad un importo di 300.000 euro;
  • d)  forniture e acquisti di attrezzature volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell' opera e la rispondenza alle finalità cui la stessa è destinata, nonché per l'alimentazione della scorta di materiale di più comune impiego, fino ad un importo inferiore a 200.000 Dsp;
  • e)  servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a garantire la percorribilità delle strade, nonché servizi di sorveglianza, pulizia ed altre prestazioni di servizi volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell' opera o degli impianti e la rispondenza alle finalità cui gli stessi sono destinati, fino ad un importo inferiore a 200.000 Dsp;
  • f)  spese per progettazioni, direzioni lavori, collaudi, verifiche, consulenze, indagini e studi, anche geologici, documentazione cartografica e fotografica, rilevamenti del traffico e censimenti relativi ai lavori e alle forniture dei servizi stradali e di manutenzione delle opere edili ed altre prestazioni professionali connesse con l' esecuzione dei lavori pubblici sino ad un importo di 50.000 euro;
  • g)  lavori, servizi e forniture di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici, degli acquedotti o di altre infrastrutture necessari in seguito al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili e interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.
  • h)  lavori, servizi e provviste per i quali il ricorso all' economia è specificatamente previsto da leggi di settore.

Art. 41 (Disciplina dei lavori in economia)

(1) I lavori in economia sono disposti dai direttori d'ufficio o dai funzionari incaricati.

(2) L'approvazione del programma annuale per i lavori in economia, ai sensi dell'articolo 4 della legge, comporta contestualmente l'approvazione del progetto nonché dell'impegno di spesa.

(3) I lavori in economia non inseriti nel programma annuale sono soggetti all'approvazione preventiva del progetto e dell'impegno di spesa da parte dei direttori d'ufficio o dai funzionari incaricati fino ad un importo di 300.000 euro. L'impegno di spesa per lavori in economia è contestuale alla liquidazione qualora l'importo sia inferiore a 50.000 euro. I pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, salvo che non sia diversamente disposto.

(4) Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, o in altre leggi di settore.

(5) Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 50.000 euro, le condizioni del contratto possono essere trattate direttamente con una singola impresa.

(6) Qualora l'importo dei lavori sia superiore a 50.000 euro, l'amministrazione committente invita almeno dieci imprese, se sussistono in tale numero imprese qualificate, fatti salvi i casi previsti all'articolo 31, comma 1, lettere b), c) ed f) della legge.

(7) Per lavori di somma urgenza di cui all'articolo 40 comma 1, lettera g) il direttore dei lavori od il tecnico competente dall'amministrazione committente redige una relazione, indicandone i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. La relazione viene trasmessa immediatamente all'amministrazione committente, che affida i lavori ad una o piú imprese di propria scelta. Il direttore dei lavori od il tecnico incaricato ordina senza indugio l'esecuzione dei lavori necessari ed indispensabili e compila entro un congruo termine indicato dall'amministrazione committente una perizia dei lavori e la trasmette unitamente alla relazione di somma urgenza all'amministrazione committente. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 73, comma 2. Per i lavori superiori a 300.000 euro, l'approvazione della perizia e dell'impegno di spesa è demandato all'organo di competenza per importo. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione committente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati. 18)

18)

L'art. 41 è stato sostituito dall'art. 15 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

CAPO V
Garanzie

Art. 42 (Cauzioni)

(1) La cauzione definitiva prevista dall'articolo 50 della legge deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta.

(2) La cauzione definitiva non è obbligatoriamente richiesta per appalti di lavori d'importo pari o inferiore a 50.000 euro.

(3) La cauzione definitiva sostituisce le eventuali altre cauzioni e garanzie dovute dall'appaltatore alle amministrazioni committenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, per l'esecuzione dei lavori.

(4) La cauzione definitiva cessa di avere effetto ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o comunque decorsi i termini per l'approvazione del certificato di collaudo, salvo che il superamento del termine dipenda da fatto imputabile all'appaltatore o per causa di forza maggiore.

(5) La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della contabilità finale, salva la risarcibilità del maggior danno.

(6) L'amministrazione committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva per:

  • a)  le spese inerenti ai lavori da eseguirsi d' ufficio;
  • b)  l' eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore;
  • c)  provvedere al pagamento di quanto dovuto dall' appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

(7) L'amministrazione committente può destinare la rimanente parte della cauzione definitiva al pagamento delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dell'appaltatore, dei crediti spettanti ai subappaltatori e dei crediti vantati da terzi, semprechè connessi con l'esecuzione dei lavori.

(8) L'amministrazione committente può richiedere in forma scritta all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle rate d'acconto da corrispondere all'appaltatore, senza che ciò comporti la corresponsione di interessi.

(9) Per le forniture rientranti nella disciplina della legge è facoltà dell'amministrazione committente richiedere la costituzione della cauzione provvisoria e definitiva.

Art. 43 (Garanzie di concorrenti riuniti)

(1) In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 43 della legge, la garanzia di cui all'articolo 42 è prestata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti.

CAPO VI
Contratto

Art. 44 (Stipulazione ed approvazione del contratto)

(1) La stipulazione del contratto d'appalto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione nei casi di procedura aperta (pubblico incanto) e di procedura ristretta (licitazione privata), oppure entro 60 giorni dalla scelta della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso.

(2) Se la stipulazione del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dal comma 1, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno con comunicazione scritta all'amministrazione committente.

(3) Il recesso di cui al comma 2 non è ammesso successivamente al ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'aggiudicatario è stato invitato alla conclusione del contratto.

(4) In caso di recesso l'aggiudicatario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali e, in caso di appalto concorso, delle spese documentate sostenute per la progettazione.

(5) L'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione, incamerando contestualmente la cauzione provvisoria, qualora l'aggiudicatario:

  • a)  entro il termine fissato dall' amministrazione committente, non si presenti per la stipulazione del contratto d'appalto;
  • b)  non abbia costituito la cauzione definitiva;
  • c)  non abbia provveduto ad iscrivere alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano i propri lavoratori dipendenti ovvero soci lavoratori impiegati nella esecuzione dell' appalto;
  • d)  non abbia presentato una dichiarazione ove risultino il numero di operai e personale tecnico specializzato nonché i macchinari e le attrezzature di cantiere a disposizione dell' impresa, che l'imprenditore intende impiegare per le singole fasi dell'esecuzione dei lavori;
  • e)  non abbia trasmesso i documenti richiesti.

(6) In caso di annullamento dell'aggiudicazione ai sensi del comma 5, l'amministrazione committente può affidare al secondo concorrente l'esecuzione dell'opera, a condizione che il prezzo di contratto non superi il prezzo offerto dal primo aggiudicatario.

(7) Nel caso di affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge o di cottimo fiduciario di cui all'articolo 70 della legge, il concorrente può svincolarsi dal suo impegno con comunicazione scritta all'amministrazione committente:

  • a)  se la sua offerta non viene accettata entro 30 giorni dal termine ultimo fissato dall' amministrazione committente per la sua presentazione, o nel diverso termine fissato nella lettera d'invito;
  • b)  se il contratto non viene stipulato nei termini di cui al comma 1.

(8) L'amministrazione committente può, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, interpellare il secondo classificato e, ove necessario, i successivi al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dai predetti. In caso di risoluzione del contratto per altri motivi, l'amministrazione committente può interpellare il secondo classificato e, ove necessario, i seguenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal primo aggiudicatario. 19)

19)

Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 16 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 45 (Documenti facenti parte integrante del contratto)

(1) Sono allegati al contratto:

  • a)  il capitolato speciale;
  • b)  gli elaborati progettuali, o l' elenco degli stessi;
  • c)  l' elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari;
  • d)  il piano di sicurezza.

(2) L'amministrazione committente consegna all'appaltatore, a spese dello stesso, copia del contratto corredata dei documenti allegati. 20)

20)

L'art. 45 è stato sostituito dall'art. 17 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 46 (Capitolato speciale d'appalto)

(1) Il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c) della legge, disciplina, per quanto non previsto dal presente regolamento:

  • a)  il programma generale di esecuzione dei lavori;
  • b)  il termine di esecuzione finale del lavoro ed eventuali termini di esecuzione intermedi;
  • c)  le penali per il mancato rispetto dei termini di cui alla lettera b);
  • d)  la contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
  • e)  la liquidazione dei corrispettivi.

(2) Il capitolato speciale d'appalto è suddiviso in due parti:

  • a)  la prima parte, dedicata alla descrizione delle lavorazioni, contiene l' indicazione degli elementi necessari per una compiuta definizione tecnico-amministrativa ed economica dell'oggetto dell'appalto;
  • b)  la seconda parte, dedicata alla specificazione delle prescrizioni tecniche, contiene le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche del lavoro, l' ordine da seguire nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

(3) L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro la scadenza fissata dal direttore dei lavori, presenta un programma operativo sottoposto all'approvazione del direttore dei lavori ed indicante, per ogni lavorazione, le previsioni del periodo di esecuzione e l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori.

(4) Il prezzo dell'appalto è corrisposto in unica soluzione o mediante pagamenti in acconto. I pagamenti in acconto sono fissati in corrispondenza dell'avanzamento dei lavori, ovvero alla scadenza di periodi temporali prefissati a partire dalla data di consegna dei lavori.

Art. 47 (Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari)

(1) L'elenco delle prestazioni contiene l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'opera, dei materiali e delle componenti previsti nel progetto.

(2) L'elenco dei prezzi unitari, ai fini dell'aggiudicazione col metodo del ribasso percentuale ai sensi dell'articolo 38 della legge, è stilato applicando alle quantità delle prestazioni i prezzi unitari dedotti dall'elenco prezzi informativi provinciali per i lavori pubblici.

(3) Per le voci mancanti il relativo prezzo è determinato:

  • a)  applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
  • b)  aggiungendo una percentuale non superiore al 13 per cento per spese generali;
  • c)  aggiungendo, infine, una percentuale non superiore al dieci per cento per utile dell' appaltatore.

(4) Nell'importo contrattuale sono compresi i costi per la sicurezza nella misura prevista nel piano della sicurezza e nel bando di gara. L'impresa è obbligata a destinare i relativi importi fissi alle misure di sicurezza sul cantiere prescritte. Detti costi non sono soggetti a ribasso d'asta. 21)

21)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 18 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 48 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)

(1) Sono a carico dell'appaltatore le spese, le imposte e le tasse conseguenti alla stipula del contratto.

(2) Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione del contratto sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 49 (Domicilio dell'appaltatore)

(1) L'appaltatore elegge nel contratto, per tutti gli effetti del medesimo, domicilio nel territorio della provincia di Bolzano ed indica la persona che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori.

(2) Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'amministrazione committente, possono essere fatte all'appaltatore o alla persona che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, presso il domicilio eletto o la sede legale dell'appaltatore.

Art. 50 (Lavori in economia e anticipazioni)

(1) L'amministrazione committente può eseguire in economia i lavori e le forniture non compresi nel contratto ponendo direttamente a carico dell'appaltatore il pagamento anticipato delle somme, verificate ed indicate per iscritto dal direttore dei lavori, dietro rilascio di quietanza. Copia dell'ordine di pagamento è trasmesso al responsabile di progetto.

(2) Sulle somme anticipate l'amministrazione committente corrisponde all'appaltatore gli interessi corrispettivi pari all'Euribor semestrale più l'interesse legale maturato dall'anticipazione fino al pagamento.

(3) Le anticipazioni a carico dell'appaltatore non possono superare il cinque per cento dell'importo contrattuale, a meno che l'appaltatore non acconsenta ad anticipare somme maggiori.

Art. 51 (Penale per ritardata ultimazione dell'opera)

(1) I capitolati speciali d'appalto indicano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

(2) Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, la penale da applicare per ogni giorno di ritardo è pari al venti per cento del rapporto fra importo complessivo dei lavori e tempo fissato per l'ultimazione dei lavori, salva diversa previsione nel capitolato speciale d'appalto. La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni. 22)

(3) La penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata dal direttore dei lavori in sede di ultimo stato di avanzamento.

(4) Il capitolato speciale d'appalto può prevedere, per termini di ultimazione intermedi, delle penali commisurate all'entità delle lavorazioni cui si riferiscono.

(5) Il direttore dei lavori applica le penali di cui al comma 4 anche se successivamente il ritardo viene recuperato, qualora ne sia derivato un danno al committente.

(6) Qualora il ritardato adempimento non sia imputabile all'appaltatore, le penali non si applicano. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento sia in parte imputabile all'impresa, le penali vengono applicate parzialmente ed in misura proporzionale all'imputabilità del ritardo all'impresa.

22)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 19 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 52 (Premio per anticipata ultimazione dell'opera)

(1) In casi particolari, in cui si ravvisa l'interesse ad un'ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

(2) Il premio per ogni giorno di anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente per l'ultimazione non può essere superiore alla penale di cui all'articolo 51 comma 2.

(3) Il premio non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.

Art. 53 (Risoluzione dei contratti per reati accertati e cause di esclusione)

(1) Qualora nei confronti dell'appaltatore sia stato emanato un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge antimafia), ovvero sia stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi dell'amministrazione committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del progetto valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. La valutazione viene svolta altresì alla luce di controdeduzioni fornite dall'appaltatore nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta inoltrata dal responsabile del progetto.

(2) Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

(3) La causa di esclusione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e) della legge trova applicazione anche nei confronti delle imprese che abbiano modificato la propria ragione o denominazione sociale o il tipo di società successivamente ad una risoluzione in danno avvenuta negli ultimi cinque anni, nel caso restino invariati:

  • a)  il titolare, nel caso di impresa individuale;
  • b)  anche un solo socio, nel caso di società in nome collettivo;
  • c)  anche un solo socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice;
  • d)  anche un solo legale rappresentante, nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata.

(4) La causa di esclusione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e) della legge trova applicazione anche nei confronti delle imprese i cui soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente abbiano subito una risoluzione in danno negli ultimi cinque anni con una diversa impresa.

(5) L'amministrazione provinciale può rendere noto alle altre amministrazioni aggiudicatrici i nominativi delle imprese escluse dalla partecipazione alle gare in base all'articolo 44, comma 1, lettera e) della legge.

(6) La causa di esclusione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) della legge trova applicazione nei confronti delle imprese nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle sentenze per le quali il giudice ha disposto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, per qualsiasi reato che incide gravemente sulla moralità professionale. Il divieto opera se il provvedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, nel caso di impresa individuale, il direttore tecnico e i soci, nel caso di società in nome collettivo, il direttore tecnico e i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, il direttore tecnico e gli amministratori muniti di rappresentanza ove trattasi di ogni altro tipo di società o di consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ove prevista, ovvero, in caso contrario dalla data di invio della richiesta di offerta, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 23)

23)

L'art. 53 è stato sostituito dall'art. 20 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 54 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità)

(1) Qualora il direttore dei lavori accerti che taluni comportamenti dell'appaltatore determinano gravi o ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

(2) Su richiesta del responsabile del progetto il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

(3) Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'amministrazione committente, su proposta del responsabile del progetto, dispone la risoluzione del contratto.

Art. 55 (Risoluzione del contratto nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori)

(1) L'amministrazione committente può risolvere in danno dell'appaltatore il contratto d'appalto con un preavviso di dieci giorni, qualora, trascorso il 15 per cento del tempo contrattuale, si riscontri un ritardo superiore al 20 per cento rispetto al cronoprogramma dei lavori. 24)

(2) In assenza di un cronoprogramma dei lavori, l'amministrazione committente può ugualmente risolvere in danno dell'appaltatore il contratto d'appalto con un preavviso di dieci giorni, qualora, trascorso il 15 per cento del tempo contrattuale, il rapporto "importo contrattuale/tempo assegnato in contratto per l'ultimazione dei lavori" sia superiore al rapporto "importo dei lavori eseguiti/tempo impiegato", aumentato del 20 per cento. 24)

(3) Nel caso di superamento del termine contrattuale il direttore dei lavori assegna all'appaltatore un termine non inferiore a dieci giorni per eseguire i lavori in ritardo, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

(4) Le cause dei ritardi devono essere riconducibili a fatti dell'appaltatore.

24)

I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 21 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 56 (Esecuzione d'ufficio)

(1) Il direttore dei lavori, nel caso di ritardo per negligenza dell'appaltatore nell'esecuzione di determinate lavorazioni, gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, per eseguire i lavori in ritardo, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

(2) Il termine può essere abbreviato in caso d'urgenza e decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

(3) Alla scadenza del termine il direttore dei lavori verifica in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, anche dell'amministrazione committente, l'adempimento, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del progetto.

(4) L'amministrazione committente, visto il verbale di cui al comma 3 e constatato il perdurare dell'inadempimento, ordina l'esecuzione d'ufficio.

(5) L'appaltatore è tenuto a rifondere all'amministrazione committente le maggiori spese derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

Art. 57 (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)

(1) L'amministrazione committente, nel comunicare in forma scritta all'appaltatore la decisione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera, che, se necessari e adatti al cantiere, possono essere presi in consegna dal direttore dei lavori per conto dell'amministrazione committente, che provvede alla loro custodia. 25)

(2) L'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione dei lavori, è determinato dall'amministrazione committente in sede di contabilità finale dei lavori.

25)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 22 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 58 (Scioglimento del contratto e valutazione del decimo)

(1) L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

(2) Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

(3) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'amministrazione committente prende in consegna i lavori ed effettua lo stato di consistenza.

(4) I materiali il cui valore è riconosciuto dall'amministrazione committente a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

(5) L'amministrazione committente può trattenere le opere e gli impianti provvisionali che non siano in tutto o in parte asportabili, ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e quello delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

(6) L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

CAPO VII
Esecuzione dei lavori

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 59 (Ordini di servizio e disposizioni)

(1) L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce le disposizioni all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e inviato all'appaltatore, che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

(2) L'ordine di servizio, anche se sottoscritto dall'appaltatore con riserva, non costituisce sede per l'esplicazione delle domande dell'appaltatore, che sono iscritte nel registro di contabilità secondo le disposizioni dell'articolo 102.

Art. 60 (Giorno e termine per la consegna dei lavori)

(1) Dopo la stipulazione del contratto o, qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori.

(2) La consegna dei lavori avviene non oltre 45 giorni dalla data del contratto.

(3) Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, trasmettendo la comunicazione anche al responsabile del progetto. L'appaltatore deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione il personale idoneo, gli utensili e i materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'amministrazione committente.

(4) In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

(5) Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, delimitazioni ovunque si ritengano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

(6) La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 62.

(7) Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il secondo termine assegnato dal direttore dei lavori, l'amministrazione committente:

  • a)  risolve in danno dell' appaltatore inadempiente il contratto d'appalto, incamerando la cauzione definitiva;
  • b)  annulla l' aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria, se la consegna è avvenuta in via di urgenza.

(8) Nei casi di cui al comma 7, l'amministrazione committente può affidare al secondo concorrente l'esecuzione dell'opera, a condizione che il prezzo non superi il prezzo offerto dal primo aggiudicatario.

Art. 61 (Ritardo nella consegna dei lavori)

(1) Qualora la consegna non abbia avuto luogo entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute e, in caso di appalto concorso, delle spese documentate sostenute per la progettazione. Il rimborso non può in ogni caso superare lo 0,50 per cento dell'importo contrattuale. Nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

(2) Ove l'istanza di recesso non sia accolta, l'appaltatore ha diritto ai maggiori oneri, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo dalla data di presentazione dell'istanza di recesso fino alla data di consegna dei lavori. Nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

(3) Qualora la consegna dei lavori si protragga per ulteriori giorni 90, l'amministrazione committente non può opporsi alla risoluzione del contratto e all'appaltatore spetta il compenso nei limiti previsti dai commi 1 e 2.

(4) Per ottenere il compenso di cui al comma 2, l'appaltatore deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 102. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del comma 3, la quantificazione delle pretese deve pervenire all'amministrazione committente, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di risoluzione del contratto.

(5) In caso di consegna ritardata, nulla spetta all'appaltatore se questi non abbia proposto, prima della consegna, domanda di recesso.

Art. 62 (Processo verbale di consegna dei lavori)

(1) Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

  • a)  le particolari condizioni e circostanze locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
  • b)  la dichiarazione che l' area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 5, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

(2) Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

(3) Il processo verbale è redatto in duplice copia firmata dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

(4) Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del progetto.

(5) Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, il capitolato speciale deve prevedere che la consegna dei lavori possa farsi in varie fasi con successivi verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, salva diversa disposizione nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 63 (Differenze riscontrate all'atto della consegna dei lavori)

(1) Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

(2) Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del progetto, indicando le cause e l'entità delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

(3) Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 102.

Art. 64 (Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro)

(1) Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve rilevare dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

(2) Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga, si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 60, comma 7.

Art. 65 (Tempo utile per la ultimazione dei lavori)

(1) L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto, che decorre dal giorno successivo al verbale di consegna.

(2) L'appaltatore comunica immediatamente per iscritto l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

(3) Nel caso di risoluzione in danno del contratto d'appalto per ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'amministrazione committente, in alternativa alla richiesta del risarcimento danni, può procedere all'applicazione della penale. Il periodo al quale applicare la penale è computato fino alla scadenza del termine fissato dal direttore dei lavori all'appaltatore ai sensi dell'articolo 55, comma 3, e dell'articolo 56, comma 1.

Art. 66 (Sospensione e ripresa dei lavori)

(1) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Sono circostanze speciali le avverse condizioni climatiche, i casi di forza maggiore, le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 63, comma 1 lettere a), b) e c) della legge.

(2) La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

(3) L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che il direttore dei lavori abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il direttore dei lavori perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

(4) Oltre ai casi previsti dal comma 1, il direttore dei lavori può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'amministrazione committente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

(5) Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

(6) Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè, alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

(7) Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

(8) I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del progetto nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la ripresa del lavoro, si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 60. 26)

(9) Ove, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

(10) Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 102.

(11) Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'amministrazione committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi precedenti sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore di ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

(12) Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

  • a)  detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari al 6,5 per cento rapportata alla durata dell' illegittima sospensione;
  • b)  la perdita di utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell' utile d'impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 91, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 47 comma 3, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
  • c)  il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori ai sensi del comma 7;
  • d)  la determinazione dell' ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
26)

Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 23 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 67 (Rallentamento dei lavori. Proroghe e indennizzi)

(1) L'appaltatore, in caso di rallentamento nell'esecuzione dei lavori e conseguente impossibilità di ultimazione nel termine fissato nel contratto, può, prima della scadenza del termine contrattuale, inoltrare domanda motivata di proroga al direttore dei lavori.

(2) L'amministrazione committente concede le proroghe su parere del direttore dei lavori.

(3) All'appaltatore, per il rallentamento dei lavori dovuto a cause a lui non imputabili che dà luogo ad una proroga di durata superiore a metà del tempo contrattuale o comunque superiore a 90 giorni, spetta, dopo la scadenza dei detti termini, la rifusione dei maggiori oneri.

(4) Per ottenere il compenso di cui al comma 3, l'appaltatore deve formulare riserva sul registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 102.

Art. 68 (Variazioni ed integrazioni al progetto approvato)

(1) Nessuna variazione o integrazione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente autorizzata dall'amministrazione committente ai sensi dell'articolo 63 della legge.

(2) Il mancato rispetto del comma 1 non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

(3) Qualora per uno dei casi previsti dall'articolo 63 della legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o integrazioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del progetto ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, su incarico dell'amministrazione committente ai sensi dell'articolo 11 della legge, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare all'amministrazione committente. 27)

(4) Fino alla concorrenza di un quinto in più od in meno dell'importo del contratto stesso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'amministrazione committente e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

(5) Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

(6) Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si devono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 72.

(7) L'accertamento delle cause e dei presupposti che, a norma dell'articolo 63 della legge, consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del progetto, che vi provvede con apposita relazione. Qualora la variante sia disposta ai sensi dell'articolo 63 comma 1 lettere b) e c) della legge il responsabile di progetto, sentito il direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della realizzazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

27)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 24 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 69 (Interventi minori)

(1) Non si applica l'articolo 68:

  • a)  Agli interventi migliorativi di dettaglio che non comportano aumento dell' importo del contratto stipulato, comunicati dal direttore dei lavori immediatamente all'amministrazione committente;
  • b)  agli interventi di finitura e completamento finalizzati al miglioramento dell' opera, che richiedono una spesa non superiore al 5 per cento dell'importo del contratto stipulato, comunque non superiore a 50.000 euro, e non eccedono il limite della spesa complessiva prevista nel progetto approvato;
  • c)  agli interventi di somma urgenza ordinati dal direttore dei lavori per iscritto e comunicati immediatamente all' amministrazione committente."

(2) Prima di disporre gli interventi di cui al comma 1, lettera b), il direttore dei lavori trasmette al responsabile del progetto e all'amministrazione committente una relazione in cui illustra i lavori da eseguire e indica la prevista massima maggiore spesa.

(3) L'amministrazione committente comunica per iscritto entro sette giorni l'autorizzazione o il rigetto degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), al responsabile del progetto o al direttore dei lavori, anche ai fini dell'articolo 11 della legge, fatto salvo l'impegno della maggiore spesa. Dopo l'autorizzazione dell'amministrazione, il direttore dei lavori ordina gli interventi. 28)

28)

L'art. 69 è stato sostituito dall'art. 25 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 70 (Responsabilità del direttore dei lavori per lavori non autorizzati)

(1) Il direttore dei lavori è responsabile dei danni derivati all'amministrazione committente dall'inosservanza degli articoli 68 e 69. Il direttore dei lavori è responsabile dei danni derivati all'amministrazione committente dall'inosservanza degli articoli 68 e 69.

(2) Il direttore dei lavori è responsabile delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o integrazioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, salvo che derivino da interventi volti ad evitare danni immediati a beni soggetti alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26 e successive modificazioni. 29)

(3) In caso di mancata preventiva autorizzazione dell'amministrazione committente delle variazioni ed integrazioni al progetto approvato ordinate dal direttore dei lavori, questi è solidalmente responsabile con l'amministrazione committente per il pagamento di quanto dovuto all'impresa.

29)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 26 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 71 (Aumento o diminuzione dei lavori)

(1) Durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione committente può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Oltre tale limite l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché al valore dei materiali utili esistenti in cantiere. 30)

(2) Nel caso di aumento o diminuzione delle opere l'amministrazione committente può fissare, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. 30)

(3) L'amministrazione committente, prima o al raggiungimento dei sei quinti dell'importo contrattuale, comunica all'appaltatore la previsione del superamento dei sei quinti.

(4) L'appaltatore, entro dieci giorni, dichiara per iscritto al direttore dei lavori se intende recedere dal contratto oppure proseguire i lavori ed a quali diverse condizioni, che possono essere accettate entro i successivi 45 giorni.

(5) Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi, quando non sia pattuito diversamente. Ai fini della determinazione del quinto non si tiene conto degli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente. 30)

30)

I commi 1, 2 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 27 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 72 (Nuovi prezzi non contemplati nel contratto)

(1) Quando sia necessario eseguire un tipo di lavorazione non previsto dal contratto, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

  • a)  raffrontandoli con quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  • b)  desumendoli dall' elenco prezzi informativi provinciali;
  • c)  quando sia impossibile il raffronto, deducendoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

(2) Le nuove analisi vanno effettuate con le modalità di cui all'articolo 47, comma 3.

(3) Qualora i nuovi prezzi vengano determinati secondo le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c), essi sono soggetti al ribasso d'asta, salvo che i nuovi prezzi si riferiscano a prestazioni extracontrattuali. In caso di offerta a prezzi unitari i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta che è stato offerto per le prestazioni corrispondenti. 31)

31)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 28 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 73 (Approvazione dei nuovi prezzi. Ingiunzione)

(1) I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, vistati per la congruità dal collaudatore in corso d'opera, ove nominato, ed approvati dall'amministrazione committente.

(2) Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi determinati ai sensi dell'articolo 72 e approvati dall'amministrazione committente, questa può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, che saranno comunque adottati nella contabilità.

(3) I nuovi prezzi s'intendono definitivamente accettati dall'appaltatore, ove questi non iscriva riserva nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 102.

(4) In caso di variazioni senza aumento di spesa, in attesa della determinazione dei nuovi prezzi e della loro approvazione, l'appaltatore non può interrompere le relative lavorazioni, salvo che i nuovi prezzi non si riferiscano a prestazioni extracontrattuali. 32)

32)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 29 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 74 (Contestazioni tra l'amministrazione committente e l'appaltatore)

(1) Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile di progetto le contestazioni insorte, che possano influire sull'esecuzione dei lavori. Il responsabile di progetto, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione, impartisce le istruzioni necessarie al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.

(2) Il direttore dei lavori comunica in forma di ordine di servizio la decisione del responsabile di progetto all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 102.

Art. 75 (Subappalto e deroghe)

(1) Ai contratti di fornitura con posa in opera, nelle quali il valore del materiale fornito sia superiore al valore della manodopera, affidate dall'appaltatore a terzi, non si applicano gli articoli 53 e 54 della legge.

(2) A qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, ai noli a caldo ed alle forniture con incidenza del costo della manodopera superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, non si applica l'articolo 54 della legge se l'importo del singolo contratto d'affidamento non supera il due per cento dell'importo complessivo netto del contratto d'appalto in essere o l'importo di 100.000 euro.

(3) L'appaltatore provvede alla preventiva comunicazione dei contratti nei casi di cui ai commi 1 e 2, al direttore dei lavori, e per conoscenza all'amministrazione committente, che si intendono accettati, salva diversa comunicazione del direttore dei lavori entro dieci giorni.

(4) Il direttore dei lavori dà il proprio benestare sui subappaltatori all'amministrazione committente.

(5) Se è prevista la consegna immediata dei lavori ai sensi dell'articolo 61, comma 2 della legge, anche le lavorazioni subappaltate possono essere iniziate immediatamente dopo la necessaria richiesta di autorizzazione al subappalto da parte della ditta appaltatrice ed il corrispondente nulla osta scritto del direttore dei lavori, se corrispondenti a quelle indicate in sede di offerta. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il contratto principale sia stato stipulato o meno. In caso di mancata autorizzazione al subappalto da parte dell'amministrazione committente sono compensati i lavori eseguiti e i materiali utili giacenti in cantiere, senza diritti ad ulteriori compensi. Vengono riconosciuti i materiali già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del rigetto dell'autorizzazione al subappalto. 33)

33)

L'art. 75 è stato sostituito dall'art. 30 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 76 (Sinistri alle persone e danni alle proprietà)

(1) Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del progetto indicando il fatto, le presumibili cause e le conseguenze dannose.

Art. 77 (Danni cagionati da forza maggiore)

(1) Nei casi di danni alle opere causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

(2) Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede in contraddittorio con l'appaltatore, redigendo processo verbale, all'accertamento:

  • a)  dello stato delle cose dopo il danno, rispetto allo stato precedente;
  • b)  delle cause dei danni, precisando l' eventuale causa di forza maggiore;
  • c)  della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  • d)  dell' osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  • e)  dell' eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

(3) Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'amministrazione committente, è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

(4) Se il comportamento colposo dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa.

(5) L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti di cui al comma 2.

(6) Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'articolo 79.

(7) I danni ai lavori di difesa di corsi d'acqua non ancora iscritti nel libretto di misura dei lavori, conseguenti a piene, sono valutati in base alla misurazione provvisoria eseguita dagli assistenti di cantiere.

(8) L'appaltatore, in difetto della misurazione provvisoria, può provare i lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, escluso quello per testimoni.

Art. 78 (Disciplina e buon ordine dei cantieri)

(1) L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dal suo personale operante in cantiere le leggi, i regolamenti e le prescrizioni dell'amministrazione committente.

(2) L'appaltatore assume per suoi agenti e direttore di cantiere unicamente persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo nella conduzione e nella misurazione dei lavori.

(3) Il direttore dei lavori ha diritto di esigere, previa motivata comunicazione all'appaltatore, la sostituzione del personale dell'appaltatore operante in cantiere per indisciplina, insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

(4) L'appaltatore è responsabile per i danni arrecati per imperizia o negligenza dei suoi agenti od operai, nonché per malafede, o per frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 79 (Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore)

(1) Nel prezzo dei lavori a carico dell'appaltatore, salve le eccezioni previste dai capitolati speciali, sono compresi oneri e spese:

  • a)  per allestire e mantenere i cantieri ed illuminarli;
  • b)  per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d' opera;
  • c)  per attrezzi, ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  • d)  per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili dal giorno della consegna fino all' espletamento del collaudo;
  • e)  per l' alloggiamento degli operai, per strade o ferrovie di servizio;
  • f)  per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per l' abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  • g)  per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all' approvazione del collaudo;
  • h)  per la pulizia dei cantieri;
  • i)  per il mantenimento di infrastrutture esistenti e degli accessi.

(2) L'appaltatore mette a disposizione, su richiesta ed indicazione del direttore dei lavori, i materiali ed i mezzi d'opera da impiegare nei lavori da eseguirsi in economia.

(3) Nei prezzi indicati nelle tariffe contrattuali per lavori in economia sono compresi gli oneri di cui al comma 1.

(4) L'amministrazione committente può sorvegliare i cantieri.

Art. 80 (Durata giornaliera dei lavori)

(1) L'appaltatore, in osservanza delle norme relative alla disciplina dell'orario del lavoro e dei riposi settimanali, non può far lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali di lavoro. Il lavoro notturno deve essere preventivamente autorizzato dal direttore dei lavori.

(2) L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo se ha ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 1 per proprio vantaggio.

(3) Il direttore dei lavori, in osservanza delle norme relative alla disciplina dell'orario del lavoro e al riposo settimanale, può ordinare all'appaltatore per iscritto, in caso di comprovata necessità e fatte salvi le leggi vigenti in materia, l'esecuzione ininterrotta o in condizioni eccezionali dei lavori, salva l'eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 72 ed eventuali indennizzi.

Art. 81 (Trattamento e tutela dei lavoratori)

(1) L'appaltatore applica i contratti collettivi di cui all'articolo 55 della legge, anche dopo la scadenza fino alla loro sostituzione.

(2) L'appaltatore osserva le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

(3) L'appaltatore risponde in solido di fronte all'amministrazione committente dell'osservanza delle norme di cui sopra con i subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per i lavori resi nell'ambito del subappalto. 34)

(4) Il direttore dei lavori ordina per iscritto all'appaltatore, in caso di ritardo accertato, il pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti entro 24 ore anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto.

(5) Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 4, l'amministrazione committente può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.

(6) Al secondo invito di cui al comma 4 il responsabile del progetto valuta l'opportunità di procedere alla motivata risoluzione del contratto. 35)

34)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 31 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

35)

Il testo tedesco del comma 6 è stato sostituito dall'art. 31 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 82 (Accettazione, qualità e impiego dei materiali e manufatti)

(1) I materiali e manufatti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

(2) L'accettazione dei materiali e manufatti non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo la introduzione nel cantiere, o non conformi per qualsiasi causa alle condizioni del contratto, e ordinare all'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese.

(3) Se l'appaltatore non rimuove i materiali e manufatti nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'amministrazione committente può eseguire la rimozione d'ufficio a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta qualsiasi ulteriore danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.

(4) Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non pregiudicano i diritti dell'amministrazione committente in sede di collaudo.

(5) Qualora, senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali e manufatti di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi, e la contabilizzazione è fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche stabilite dal contratto.

(6) Se il direttore dei lavori ammette l'utilizzo di materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori, ovvero una minore lavorazione, e l'opera è comunque accettabile senza pregiudizio, applica una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

(7) Il direttore dei lavori può disporre le prove necessarie per accertare l'idoneità dei materiali e manufatti ponendo a carico dell'appaltatore le spese.

Art. 83 (Proprietà degli oggetti trovati)

(1) L'appaltatore deve consegnare all'amministrazione committente gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i relativi cantieri.

(2) L'amministrazione committente rimborsa all'appaltatore le spese sostenute per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare l'incolumità ed il diligente recupero degli oggetti di cui al comma 1.

(3) Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori, deve darne subito comunicazione al direttore dei lavori e non può demolirli nè alterarli in alcun modo, senza il preventivo permesso della direzione stessa.

Art. 84 (Proprietà dei materiali di demolizione)

(1) I materiali provenienti da escavazioni e demolizioni appartengono all'amministrazione committente, salva diversa disposizione nel capitolato speciale.

(2) Se il capitolato speciale prevede che i materiali di cui al comma 1 sono ceduti all'appaltatore, il relativo prezzo è dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.

(3) Il prezzo corrisposto all'appaltatore per gli scavi e le demolizioni comprende il trasporto e lo stoccaggio nel luogo stabilito nel capitolato speciale.

Art. 85 (Provvista dei materiali)

(1) Il capitolato speciale può prescrivere i luoghi di provenienza dei materiali da utilizzare.

(2) Il prezzo dei materiali comprende tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura, compresa ogni spesa per l'apertura di cave, estrazioni ed occupazioni temporanee.

(3) A richiesta dell'amministrazione committente, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee.

Art. 86 (Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali)

(1) Nel caso in cui il capitolato speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali ai sensi dell'articolo 85, comma 1, e si renda necessario o opportuno ricorrere ad altri luoghi per l'approvvigionamento dei materiali, l'appaltatore deve rispettare l'ordine scritto del direttore dei lavori.

(2) Se il cambiamento comporta una differenza nel prezzo del materiale, questo è determinato ai sensi degli articoli 72 e 73.

(3) Se i luoghi di provenienza dei materiali sono previsti nel capitolato speciale, l'appaltatore non può modificarli senza l'autorizzazione del direttore dei lavori.

Art. 87 (Difetti di costruzione)

(1) L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e a suo rischio, i lavori che il direttore dei lavori accerta eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti.

(2) Se l'appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori di cui al comma 1.

(3) Il direttore dei lavori, se presume che esistano difetti di costruzione, ordina le necessarie verificazioni.

(4) Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 88 (Pagamenti in acconto)

(1) Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

(2) Le rate di acconto sono corrisposte senza ritenute.

(3) Gli stati d'avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento sono emessi alla scadenza del termine fissato nel capitolato speciale o al raggiungimento dell'importo previsto per ciascuna rata e comunque entro 45 giorni dal verificarsi delle predette circostanze.

(4) La rata di acconto è corrisposta, qualunque sia il suo ammontare, anche nei periodi di sospensione dei lavori per fatti non imputabili all'appaltatore o durante le interruzioni invernali disposte dal direttore dei lavori, salvo che non sia diversamente disposto nel capitolato speciale d'appalto.

(5) Il titolo di spesa a favore dell'appaltatore è emesso entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento della rata di acconto.

(6) L'ultimo stato di avanzamento è emesso non appena certificata l'ultimazione dei lavori e comunque entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. I lavori non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, eseguiti dopo il rilascio del certificato di ultimazione, sono contabilizzati nella contabilità finale dei lavori.

Art. 89 (Pagamenti in acconto nel subappalto)

(1) Nel subappalto il pagamento della rata d'acconto è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore della dichiarazione liberatoria di cui all'articolo 57 della legge.

(2) Se l'appaltatore non presenta la dichiarazione di cui al comma 1, l'amministrazione committente trattiene gli importi spettanti ai subappaltatori, su cui non maturano interessi legali e di mora.

(3) In mancanza della dichiarazione liberatoria prevista al comma 1 l'appaltatore può altresì ottenere il pagamento della rata d'acconto maturata, qualora dimostri di aver soddisfatto i crediti dei subappaltatori da essi maturati per lavori eseguiti negli stati d'avanzamento precedenti.

(4) L'appaltatore può autorizzare l'amministrazione committente a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi ad essi dovuti.

(5) In caso di contestazioni il direttore dei lavori indica negli stati d'avanzamento dei lavori l'ammontare dei crediti maturati dai subappaltatori. 36)

36)

Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 32 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 90 (Acconti del prezzo contrattuale nel corso dei lavori)

(1) Il direttore dei lavori predispone i certificati di pagamento in acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità e l'importo dei lavori eseguiti.

(2) Per determinati manufatti, il cui valore è prevalente rispetto alla spesa per la messa in opera, i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a pié d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

(3) Se previsto dal capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali forniti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

(4) I materiali e i manufatti riportati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 91 (Ritardato pagamento delle rate d'acconto e della rata a saldo)

(1) Nel caso di ritardata emissione dei certificati di cui all'articolo 88 e del titolo di spesa per cause imputabili all'amministrazione committente sono dovuti gli interessi legali fino alla data del pagamento.

(2) Ove il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi di mora nella misura fissata ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.

(3) Gli interessi di cui al comma 2 sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2 del codice civile.

(4) Sono a carico del direttore dei lavori, in solido con l'amministrazione committente, gli interessi dovuti per ritardata predisposizione del certificato di pagamento.

(5) Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Qualora il pagamento non avvenga entro detto termine per causa imputabile all'amministrazione committente, sono dovuti gli interessi corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute; se il ritardo nel pagamento supera i 60 giorni dal termine stesso, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori previsti al comma 2.

(6) Il disciplinare di concessione, nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

Art. 92 (Sospensione dei pagamenti)

(1) L'amministrazione committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'appaltatore al quale sono stati contestati inadempimenti, fino alla loro regolarizzazione.

(2) La sospensione dei pagamenti è notificata in forma amministrativa all'appaltatore e non può superare il termine di tre mesi dalla notifica.

Art. 93 (Cessione del credito)

(1) La cessione dei crediti dell'appaltatore è ammessa, previa autorizzazione dell'amministrazione committente nelle forme, modalità ed alle condizioni di cui al codice civile.

Sezione II
Contabilità dei lavori

Art. 94 (Accertamento e registrazione dei lavori)

(1) Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

(2) L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire tempestivamente rispetto al loro verificarsi, in particolare per le partite, la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere. In questo modo, con la conoscenza dello stato d'avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi disponibili, la direzione lavori deve sempre trovarsi in grado di:

  • a)  rilasciare entro 45 giorni, gli stati d' avanzamento dei lavori e predisporre i certificati per il pagamento degli acconti;
  • b)  controllare lo sviluppo dei lavori ed impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione, entro i limiti delle somme autorizzate;
  • c)  promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di carenza di fondi. 37)

(3) La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto degli articoli della presente sezione.

37)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 33 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 95 (Elenco dei documenti amministrativi e contabili)

(1) I documenti amministrativi e contabili del direttore dei lavori per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

  • a)  il giornale dei lavori;
  • b)  i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, all' occorrenza, corredati di disegni di contabilità;
  • c)  le liste settimanali;
  • d)  il registro di contabilità;
  • e)  il sommario del registro di contabilità;
  • f)  gli stati d' avanzamento dei lavori;
  • g)  i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
  • h)  la contabilità finale e la relativa relazione.

(2) Per i lavori d'importo fino a 300.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei documenti di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e).

Art. 96 (Giornale dei lavori)

(1) Il giornale dei lavori è tenuto dal direttore dei lavori, anche a mezzo di proprio assistente o collaboratore, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la qualifica ed il numero di operai, nonché le ore complessive prestate dagli stessi, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Il giornale dei lavori deve essere tenuto aggiornato in ogni sua parte e le scritturazioni devono essere eseguite entro il giorno successivo. In caso di ripetuta inosservanza il direttore dei lavori è sollevato dall'incarico.

(2) Inoltre sul giornale si riportano le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi, si inseriscono, in ottemperanza alle istruzioni ricevute, osservazioni meteorologiche ed idrometriche, indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle particolarità che possono risultare utili.

(3) Nel giornale si devono inoltre annotare gli estremi degli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del progetto, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, gli estremi degli atti di concordamento di nuovi prezzi.

(4) Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Art. 97 (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)

(1) Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

  • a)  il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
  • b)  la parte di lavorazione eseguita ed il luogo;
  • c)  le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, si devono allegare i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni;
  • d)  le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

(2) Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste si debbano desumere dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure, nonché gli elementi ed il processo con i quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

(3) Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 98 (Annotazione dei lavori a corpo)

(1) I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, è registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.

(2) In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita è riportata distintamente nel registro di contabilità.

(3) Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

Art. 99 (Modalità della misurazione dei lavori)

(1) Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salve le eccezioni stabilite nei capitolati speciali.

(2) La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni, compiti che egli può affidare, comunque sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva. Il direttore dei lavori verifica i lavori, li certifica sui libretti delle misure con la propria firma e provvede affinchè i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

(3) I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere effettuati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure e dal direttore dei lavori; sono considerati come allegati ai documenti nei quali ne viene fatto richiamo e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte.

(4) L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misurazioni. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misurazioni, il direttore dei lavori procede alle stesse in presenza di due testimoni, anche dell'amministrazione, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

(5) Si possono tenere distinti libretti per categorie di diverse lavorazioni o per opere d'arte di speciale importanza.

(6) I disegni contabili possono essere redatti dall'impresa sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il direttore dei lavori o l'assistente di cantiere.

Art. 100 (Lavori in economia. Liste settimanali delle somministrazioni)

(1) Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi trascritte in apposita lista settimanale.

(2) L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti.

(3) Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni.

Art. 101 (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità)

(1) Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nel brogliaccio, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità in ordine cronologico, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto.

(2) Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera occorre riportare sul registro il riassunto di ciascuna lista settimanale.

(3) Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 102 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori.

(4) L'appaltatore ed il direttore dei lavori sottoscrivono le proprie iscrizioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 102, comma 5.

Art. 102 (Riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità)

(1) Il registro di contabilità deve essere firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, con o senza riserva, nel giorno in cui gli viene presentato.

(2) Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

(3) Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le relative richieste e indicandone con precisione la consistenza ed entità economica, con indicazioni analitiche e dettagliate delle voci o parti di esse e dei relativi importi che ritiene competergli, e le ragioni di ciascuna richiesta.

(4) Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione committente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione committente dovesse essere tenuta a pagare.

(5) Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza presentare le sue richieste, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di far valere le riserve o le richieste che ad essi si riferiscono.

(6) Se per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso la riserva deve essere iscritta quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 103 (Sommario del registro)

(1) Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata secondo il rispettivo articolo di elenco.

(2) Nel caso di lavori a corpo, è specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

(3) Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 104 (Stato d'avanzamento dei lavori e certificato per il pagamento delle rate d'acconto)

(1) Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori emette entro 30 giorni uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto sino a quel momento, predispone il certificato di pagamento e trasmette l'intera documentazione all'amministrazione unitamente alle eventuali dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori.

(2) Entro i successivi 15 giorni dal termine di cui al comma 1, l'amministrazione emette il certificato di pagamento, che verrà annotato nel registro di contabilità dal direttore dei lavori.

(3) Qualora sia richiesto dall'amministrazione committente, il direttore dei lavori invia copia dello stato di avanzamento, con relativa documentazione contabile e del certificato di pagamento firmato, immediatamente dopo l'emissione, al collaudatore per l'esame degli stessi. Il collaudatore emette il proprio parere entro trenta giorni, fatte salve le risultanze del collaudo finale. Il direttore dei lavori prende atto delle eventuali osservazioni del collaudatore e riporta le eventuali detrazioni nei documenti contabili relativi allo stato di avanzamento successivo. 38)

38)

L'art. 104 è stato sostituito dall'art. 34 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 105 (Certificato di ultimazione dei lavori)

(1) A seguito della comunicazione dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia entro sette giorni il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, osservando le disposizioni di cui all'articolo 62.

(2) Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

(3) Dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori previsto al comma 1 ovvero, nelle ipotesi previste al comma 2, dalla data di rilascio del certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni ivi indicate, la cauzione definitiva può essere ridotta del 50 % su indicazione del direttore dei lavori e dietro presentazione delle dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori che hanno effettuato lavori nell'ultimo stato di avanzamento. È sufficiente, a tal fine, la presentazione all'istituto bancario fideiussore della copia del certificato di ultimazione lavori. 39)

39)

L'art. 105 è stato sostituito dall'art. 35 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 106 (Avviso ai creditori)

(1) Nel caso di occupazione di beni immobili il direttore dei lavori, all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, trasmette al Sindaco del comune in cui sono eseguiti i lavori l'avviso ai creditori.

(2) Il sindaco del comune in cui l'intervento è stato eseguito pubblica, entro 45 giorni, l'avviso in cui si invitano coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore, per indebite occupazioni di aree o immobili e per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

(3) Trascorso il termine di cui al comma 2, il sindaco trasmette al direttore dei lavori i risultati dell'avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

(4) Il direttore dei lavori invita l'appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al responsabile di progetto i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito e le prove degli eventuali adempimenti.

Art. 107 (Contabilità finale dei lavori)

(1) Il direttore dei lavori, entro il termine stabilito nel capitolato speciale, compila e sottoscrive la contabilità finale, nella quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto e provvede, dopo averlo fatto firmare dall'appaltatore secondo l'articolo 108, a trasmetterlo al responsabile del progetto. 40)

(2) Il direttore dei lavori accompagna la contabilità finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

  • a)  il verbale di consegna;
  • b)  le eventuali perizie di variante tecniche o suppletive, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  • c)  gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti di sottomissione, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
  • d)  gli ordini di servizio impartiti;
  • e)  i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
  • f)  gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
  • g)  i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  • h)  le richieste di proroga e le relative determinazioni dell' amministrazione committente;
  • i)  gli atti contabili;
  • j)  tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell' esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
40)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 36 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 108 (Reclami dell'appaltatore sulla contabilità finale)

(1) Verificata la completezza dei documenti, il direttore dei lavori invita l'appaltatore a prendere cognizione della contabilità finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 20 giorni.

(2) L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere richieste per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 134, eventualmente aggiornandone l'importo.

(3) Se l'appaltatore non firma la contabilità finale nel termine di cui al comma 1, o se lo sottoscrive senza confermare le richieste già formulate nel registro di contabilità, la contabilità finale si intende come definitivamente accettata.

CAPO VIII
Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori

Sezione I
Disposizioni preliminari

Art. 109 (Oggetto del collaudo)

(1) Sono soggetti a collaudo i lavori d'importo superiore a 300.000 euro calcolato sul prezzo contrattuale, sugli atti di sottomissione e sugli ordini di servizio.

(2) Il collaudo di un lavoro pubblico ha lo scopo di verificare e certificare che:

  • a)  è stato eseguito a regola d' arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;
  • b)  è stato eseguito in conformità al contratto, alle varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione debitamente approvati ed agli ordini di servizio:
  • c)  i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e alle risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
  • d)  i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella contabilità finale sono conformi alle stipulazioni contrattuali.

(3) Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nella contabilità finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 110 (Inizio e compimento delle operazioni di collaudo)

(1) La visita di collaudo ha inizio entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo diverso termine prescritto dal capitolato speciale per lavori particolari.

(2) Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'amministrazione committente, sono compiute entro sei mesi dalla data del loro avvio.

Art. 111 (Nomina del collaudatore)

(1) Il collaudatore è nominato a opera ultimata o durante la sua esecuzione.

(2) Il responsabile di progetto, in caso di necessità, propone all'amministrazione committente di nominare il collaudatore in corso d'opera, su istanza del direttore dei lavori o dell'appaltatore o di propria iniziativa.

(3) Il collaudatore nominato in corso d'opera formula un giudizio di congruità in merito agli eventuali nuovi prezzi concordati nel corso dei lavori e, qualora richiesto dall'amministrazione committente, formula un parere in relazione agli stati di avanzamento e ai relativi certificati di pagamento. 41)

(4) Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di professionalità diverse, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri.

(5) Quando il collaudo in corso d'opera è affidato ad una commissione, il giudizio di congruità in merito agli eventuali nuovi prezzi e gli atti di collaudo sono firmati da tutti i membri della commissione ai sensi dell'articolo 130.

41)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 37 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 112 (Compenso spettante ai collaudatori)

(1) I compensi spettanti al collaudatore si determinano in base alle tariffe professionali.

(2) L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle riserve dell'appaltatore; l'importo delle riserve iscritte a titolo risarcitorio vengono riconosciute nella misura non superiore al 50 per cento del contratto.

(3) Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

(4) Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato ai sensi dei commi 1 e 2 è aumentato del 30 per cento.

Art. 113 (Documenti da fornirsi al collaudatore)

(1) Il responsabile di progetto, oltre alla documentazione relativa alla contabilità finale, trasmette al collaudatore:

  • a)  la copia del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante tecniche o suppletive con le relative approvazioni intervenute;
  • b)  la copia del contratto d' appalto e degli eventuali atti di sottomissione eventualmente sopravvenuti;
  • c)  la copia dei verbali di concordamento dei nuovi prezzi e degli eventuali elenchi relativi a nuovi prezzi ingiunti all' appaltatore con i rispettivi provvedimenti di approvazione;
  • d)  le autorizzazioni ai subappalti;
  • e)  gli ordini di servizio;
  • f)  l' originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto;
  • g)  il verbale di consegna dei lavori e gli eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
  • h)  il certificato di ultimazione lavori;
  • i)  i verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
  • j)  i documenti e le risultanze relativi all' avviso ai creditori di cui all'articolo 106.

(2) Il collaudatore custodisce la documentazione ricevuta.

Art. 114 (Documenti da fornirsi al collaudatore in corso d'opera)

(1) In caso di nomina del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori trasmette ogni stato d'avanzamento dei lavori e il relativo certificato di pagamento al collaudatore, informandone il responsabile di progetto.

(2) Il responsabile di progetto trasmette al collaudatore copia dei documenti di cui all'articolo 113 comma 1, lettere b), c), d) ed e).

Art. 115 (Determinazione del giorno di visita di collaudo e relativi avvisi)

(1) Esaminati i documenti acquisiti, il collaudatore fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa l'amministrazione committente, l'appaltatore, il direttore dei lavori e il responsabile di progetto affinchè intervengano alla visita di collaudo.

(2) L'invito alla visita di collaudo deve pervenire all'appaltatore almeno cinque giorni prima della data fissata per la visita.

(3) Se l'appaltatore non interviene alle operazioni di collaudo, queste sono esperite alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione committente e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

(4) Se il responsabile di progetto o i dipendenti dell'amministrazione committente non intervengono alle operazioni di collaudo, queste hanno luogo egualmente e l'assenza è riportata nel processo verbale.

(5) Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

(6) Il certificato di collaudo è sottoscritto dai soggetti tenuti a intervenire alla visita di collaudo.

Sezione II
Visita e procedimento di collaudo

Art. 116 (Estensione delle verifiche di collaudo)

(1) La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che il collaudatore giudica necessari.

(2) Il collaudatore trasmette formale comunicazione del prolungamento delle operazioni di collaudo rispetto al termine di cui all'articolo 19, comma 3 della legge, e delle relative cause, all'appaltatore e al responsabile di progetto, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

(3) Nel caso di ritardi attribuibili al collaudatore, il responsabile di progetto assegna un termine non superiore a 30 giorni per il completamento delle operazioni; trascorso inutilmente tale termine, il responsabile di progetto propone all'amministrazione committente la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità del collaudatore per i danni che dovessero derivare dall'inadempimento.

(4) L'appaltatore non ha diritto a chiedere alcun indennizzo quando le operazioni di collaudo, in conseguenza delle verifiche di cui al comma 1, non possono, per cause indipendenti dalla volontà dell'amministrazione committente, condursi a compimento entro il termine stabilito.

Art. 117 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)

(1) L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

(2) Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

(3) Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Art. 118 (Processo verbale di visita)

(1) Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

  • a)  la località;
  • b)  il titolo dell' opera o del lavoro;
  • c)  l' importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
  • d)  la data del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e gli estremi delle rispettive approvazioni;
  • e)  l' importo delle somme autorizzate;
  • f)  le generalità dell' appaltatore;
  • g)  le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
  • h)  il tempo prescritto per l' esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
  • i)  la data e l' importo della contabilità finale;
  • j)  la data di nomina del collaudatore e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
  • k)  i giorni della visita di collaudo;
  • l)  le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

(2) Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.

Art. 119 (Relazione di collaudo)

(1) Il collaudatore redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili, e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione il collaudatore espone in forma particolareggiata:

  • a)  se il lavoro sia collaudabile;
  • b)  a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
  • c)  i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
  • d)  le modificazioni da introdursi nella contabilità finale;
  • e)  il credito liquido dell' appaltatore.

(2) In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle richieste dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 120 (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)

(1) In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nella contabilità finale.

(2) In caso di grave discordanza, il collaudatore sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile di progetto presentandogli le sue proposte.

(3) Il responsabile di progetto trasmette le proposte del collaudatore all'amministrazione committente.

Art. 121 (Difetti e mancanze nell'esecuzione)

(1) Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze, riguardo all'esecuzione dei lavori, tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, il collaudatore rifiuta il rilascio del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 126.

(2) Se i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, il collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine.

(3) Il certificato di collaudo non è rilasciato e la cauzione non è svincolata sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà del collaudatore di procedere direttamente alla relativa verifica.

(4) Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, il collaudatore determina, nel rilasciare il certificato, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, si deve detrarre dal credito dell'appaltatore.

Art. 122 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)

(1) Se il collaudatore riscontra lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, può ammetterle nella contabilità quando sono indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del lavoro e quando l'importo totale, compreso quello delle lavorazioni non autorizzate, non supera l'importo impegnato.

(2) In caso contrario il collaudatore sospende il rilascio del certificato di collaudo proponendo i provvedimenti opportuni, che riferisce al responsabile di progetto, il quale a sua volta li trasmette, con proprio parere, all'amministrazione committente.

(3) Le lavorazioni non autorizzate, ma riconosciute, vengono compensate ai prezzi di contratto o ai prezzi determinati in base ad analisi prezzi come previsto all'articolo 72. Le lavorazioni non considerate indispensabili sono compensate come sopra, ma dedotto l'utile d'impresa.

(4) L'ammissione in contabilità delle lavorazioni non autorizzate non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità per eventuali danni per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 123 (Certificato di collaudo)

(1) Ultimate le operazioni di collaudo, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, rilascia il certificato di collaudo, che deve contenere:

  • a)  l' indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
  • b)  i verbali di visita con l' indicazione di tutte le verifiche effettuate.

(2) Nel certificato il collaudatore:

  • a)  riassume per sommi capi il costo del lavoro, indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni alla contabilità finale;
  • b)  determina la somma da porsi a carico dell' appaltatore per danni da rifondere all'amministrazione committente per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa amministrazione committente per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
  • c)  indica l' importo a credito o a debito dell'appaltatore e dichiara la collaudabiltà dell'opera o del lavoro e a quali condizioni.

(3) Il collaudatore può redigere un atto unico di collaudo, contenente il processo verbale di cui all'articolo 118, la relazione di collaudo di cui all'articolo 119, e il certificato di collaudo di cui al presente articolo.

Art. 124 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)

(1) Qualora l'amministrazione committente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

  • a)  sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
  • b)  sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile di progetto, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità delle opere eseguite;
  • c)  siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
  • d)  siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d' appalto;
  • e)  sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

(2) Il direttore dei lavori procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione committente e senza ledere il contratto.

(3) Il direttore dei lavori redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile di progetto, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.

(4) La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Art. 125 (Obblighi per determinati risultati)

(1) Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati.

(2) Nei casi di cui al comma 1, il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato di collaudo vi iscrive le clausole alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile di progetto, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 126 (Lavori non collaudabili)

(1) Nel caso in cui il collaudatore ritenga i lavori non collaudabili, ne informa l'amministrazione committente trasmettendo, tramite il responsabile di progetto, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare.

Art. 127 (Sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell'appaltatore. Riserve)

(1) Il certificato di collaudo è trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine perentorio di 20 giorni.

(2) All'atto della firma l'appaltatore può aggiungere le riserve che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo, che devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dall'articolo 102, comma 3.

(3) Se l'appaltatore non firma il certificato nel termine di 20 giorni, o non aggiunge le riserve di cui al comma 2, il certificato di collaudo e le risultanze sono definitivamente accettate.

(4) Il collaudatore riferisce al responsabile di progetto sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni.

Art. 128 (Obblighi del collaudatore. Ulteriori provvedimenti amministrativi)

(1) Il collaudatore, concluse le operazioni di collaudo, trasmette al responsabile di progetto i documenti ricevuti e quelli contabili, allegando:

  • a)  il processo verbale di visita;
  • b)  le proprie relazioni;
  • c)  il certificato di collaudo;
  • d)  la dichiarazione del direttore dei lavori in ordine alla regolare esecuzione degli interventi ordinati dal collaudatore a riparazione dei difetti riscontrati;
  • e)  la relazione riservata sulle osservazioni dell' appaltatore al certificato di collaudo.

(2) Il collaudatore restituisce al responsabile di progetto tutti i documenti acquisiti.

Art. 129 (Svincolo della cauzione)

(1) Alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi i termini previsti dal presente regolamento per il rilascio e l'approvazione del certificato di collaudo si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 130 (Commissioni collaudatrici)

(1) Quando il collaudo è affidato ad una commissione, i verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

(2) Nel caso in cui vi sia dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato.

(3) Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 131 (Certificato di regolare esecuzione)

(1) Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione attestante che gli eventuali nuovi prezzi sono stati concordati ai sensi degli articoli 72 e seguenti.

(2) Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato entro 180 giorni dall'ultimazione dei lavori, salvo che non sia diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 132 (Approvazione degli atti di collaudo)

(1) Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione sono approvati dall'amministrazione committente entro 60 giorni dal loro rilascio. Entro lo stesso termine l'amministrazione committente decide in merito alle richieste dell'appaltatore e ai risultati degli avvisi ai creditori.

(2) Finchè non sono stati approvati gli atti di collaudo, l'amministrazione committente ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 133 (Accesso agli atti)

(1) Ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore.

CAPO IX
Accordo bonario e giudizio arbitrale

Art. 134 (Accordo bonario)

(1) Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo superi i limiti indicati dall'articolo 74 della legge, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile di progetto.

(2) Il responsabile di progetto, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine di 60 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'amministrazione committente e l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, e presenta all'amministrazione committente, entro i successivi 30 giorni, una proposta motivata di soluzione bonaria.

(3) Nei successivi 60 giorni l'amministrazione committente assume le dovute decisioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile di progetto e all'appaltatore. Nello stesso termine l'amministrazione committente acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

(4) Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dall'amministrazione committente nella comunicazione, il responsabile di progetto acquisisce la dichiarazione liberatoria dell'appaltatore. Il rilascio della dichiarazione liberatoria determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento iscritta negli atti contabili.

(5) Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo fino all'emissione del titolo di spesa.

(6) Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

Art. 135 (Arbitrato)

(1) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 134, possono essere sottoposte al giudizio del giudice ordinario o deferite al giudizio di tre o cinque arbitri, se previsto dal contratto.

Art. 136 (Giudizio arbitrale)

(1) La domanda di arbitrato è proposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo ovvero decorsi i termini previsti per il rilascio e l'approvazione.

(2) La domanda può essere proposta e il giudizio ha luogo anche durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo:

  • a)  per le controversie rispetto alle quali le parti sono d' accordo a non differire la risoluzione;
  • b)  ove non si proceda all' accordo bonario ai sensi dell'articolo 134 e l'appaltatore confermi le riserve;
  • c)  nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto nei termini previsti dall' articolo 88 ovvero, anche prima del decorso di detti termini, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non pagate raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, previa costituzione in mora dell'amministrazione committente. Resta ferma la facoltà dell'appaltatore di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile.

Art. 137 (Collegio arbitrale)

(1) Il collegio arbitrale è così composto:

  • a)  da un funzionario dell' amministrazione committente o da altra persona competente, nominati dal legale rappresentante della predetta amministrazione o da un suo delegato;
  • b)  da un componente, nominato dall' appaltatore;
  • c)  da un presidente, nominato di comune accordo dai due o dai quattro arbitri nominati dalle parti; in caso di mancato accordo la nomina spetta al presidente del tribunale a norma dell' articolo 810 del codice di procedura civile.

(2) Qualora del collegio arbitrale facciano parte cinque arbitri, gli ulteriori due arbitri sono nominati uno da ciascuna parte.

(3) L'arbitro nominato ai sensi del comma 1, lettera a), continua nella sua funzione, anche se cessa dall'ufficio che occupa al momento della nomina o ne assume uno diverso.

(4) Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede, alla sostituzione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

(5) In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

(6) Il segretario del collegio arbitrale è scelto dal legale rappresentante dell'amministrazione committente o da un suo delegato tra i funzionari dell'amministrazione stessa.

Art. 138 (Domanda per l'arbitrato)

(1) L'istanza per l'arbitrato deve essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 60 giorni dal verificarsi delle circostanze previste dall'articolo 136 del presente regolamento.

(2) La notificazione deve essere fatta al legale rappresentante dell'amministrazione committente.

Art. 139 (Deroga alla competenza arbitrale)

(1) L'attore ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo 138, la domanda davanti al giudice competente.

(2) Il convenuto nel giudizio arbitrale può, a sua volta, escludere la competenza arbitrale, notificando entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la sua decisione all'altra parte, che può proseguire il giudizio, proponendo domanda al giudice competente.

Art. 140 (Forma della domanda, deduzioni della controparte e nomina degli arbitri)

(1) L'istanza di cui all'articolo 138 contiene tutte le domande e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

(2) La parte a cui tale istanza è notificata può, nel termine dei 60 giorni successivi, notificare alla parte istante le proprie deduzioni e proporre le proprie domande.

(3) Ciascuna delle parti nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda medesima nomina l'arbitro o gli arbitri di propria competenza.

(4) Qualora la parte ricorrente abbia nominato un solo arbitro e da parte della resistente ne siano stati nominati due, la prima deve notificare alla resistente, entro i 20 giorni successivi, le generalità del secondo arbitro da essa scelto.

(5) Se la parte ricorrente omette di provvedervi, alla nomina procede il presidente del tribunale.

Art. 141 (Procedimento del giudizio arbitrale)

(1) Le parti trasmettono al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini ad esse assegnati dal collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie, ai sensi dell'articolo 816 del codice di procedura civile.

(2) Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto.

(3) Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che si riconoscano necessari sono eseguiti direttamente dal collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.

(4) Quando la contestazione riguarda un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, il collegio arbitrale si limita a constatare gli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

(5) In pendenza dell'arbitrato non sono sospesi i provvedimenti della pubblica amministrazione per l'esecuzione di ufficio, nè gli altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto che sono riconosciuti necessari nel pubblico interesse.

Art. 142 (Pronuncia arbitrale)

(1) Il lodo arbitrale è pronunziato nel termine di 180 giorni dalla data della costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto dell'articolo 820 del codice di procedura civile.

(2) La predisposizione e l'esecuzione della pronuncia arbitrale è regolata dal codice di procedura civile.

(3) Contro il lodo arbitrale è ammessa impugnazione soltanto nei casi tassativamente indicati dal codice di procedura civile.

(4) Gli arbitri decidono a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese di giudizio.

(5) La liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri ha luogo nei modi stabiliti dall'articolo 814 del codice di procedura civile.

CAPO X
Norme finali e transitorie

Art. 143 (Disposizioni transitorie)

(1) Le disposizioni del regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni committenti sono di immediata applicazione anche nei confronti dei rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.

(2) Le disposizioni del regolamento che riguardano il contenuto ed il modo di stipulare il contratto si applicano ai contratti i cui bandi o lettera di invito a gara informale siano pubblicati o inviati successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni stesse. 42)

(3) Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.

(4) Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.

42)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 38 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

Art. 144 (Abrogazioni)

(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 4 marzo 1963, n. 16, è abrogato.

(2) Le lettere a), b), d), s) e t) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, sono abrogati.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A
(articolo 2)

Valori in Dsp      Controvalori in lire

1       2.074,965

200.000        414.993.000

400.000        829.986.000

600.000        1.244.979.000

5.000.000       10.374.825.000

ALLEGATO B
(articolo 3)

valori in euro      Controvalori in lire

1       1.936,27

200.000        387.254.000

400.000        774.508.000

600.000        1.161.762.000

5.000.000        9.681.350.000

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