Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Qualora l'amministrazione committente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
(2) Il direttore dei lavori procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione committente e senza ledere il contratto.
(3) Il direttore dei lavori redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile di progetto, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.
(4) La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.