Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati.
(2) Nei casi di cui al comma 1, il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato di collaudo vi iscrive le clausole alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile di progetto, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.