Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nella contabilità finale.
(2) In caso di grave discordanza, il collaudatore sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile di progetto presentandogli le sue proposte.
(3) Il responsabile di progetto trasmette le proposte del collaudatore all'amministrazione committente.