Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Nel caso in cui il collaudatore ritenga i lavori non collaudabili, ne informa l'amministrazione committente trasmettendo, tramite il responsabile di progetto, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare.