Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Il certificato di collaudo è trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine perentorio di 20 giorni.
(2) All'atto della firma l'appaltatore può aggiungere le riserve che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo, che devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dall'articolo 102, comma 3.
(3) Se l'appaltatore non firma il certificato nel termine di 20 giorni, o non aggiunge le riserve di cui al comma 2, il certificato di collaudo e le risultanze sono definitivamente accettate.
(4) Il collaudatore riferisce al responsabile di progetto sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni.