Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
(2) Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.