Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Quando il collaudo è affidato ad una commissione, i verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.
(2) Nel caso in cui vi sia dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato.
(3) Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.