(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale si rinnova tacitamente, salvo disdetta presentata da parte del personale o da parte dell’Amministrazione entro il 31 marzo di anno in anno scolastico nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili e nel rispetto dell’eventuale graduatoria formata ai sensi dell’articolo 13, comma 2. In caso di disdetta, a partire dal nuovo anno scolastico, entra in vigore il rapporto di lavoro a tempo pieno.