(1) In materia di sicurezza e di regolarità dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche.
(2) Chi trasgredisce le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche, è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative previste, aumentate del 300 per cento, salvo quanto previsto specificamente nella presente legge.