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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
Misure per le incentivazioni nel settore agricolo

Con deliberazione n. 1346 del 10.09.2012 sono stati approvati i criteri e le modalità per agevolare gli investimenti nelle imprese agricole.

Con deliberazione n. 1202 del 17.08.2012, modificata con le deliberazioni n. 1477 del 8.10.2012, n. 29 del 14.01.2013 e n. 603 del 22.04.2013, sono stati approvati i criteri e le modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con deliberazione n. 1008 del 2.07.2012, modificata con deliberazione n. 603 del 22.04.2013, sono stati approvati i criteri e le modalità relative agli aiuti agli investimenti a favore del settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Con deliberazione n. 2132 del 25.06.2007 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi per polizze assicurative a copertura di perdite subite dalle aziende agricole a causa di avversità atmosferiche.

Con deliberazione n. 1725 del 5.04.1993 e successive modifiche sono state approvate le direttive per le incentivazioni in materia di case abitative.

L’applicazione delle disposizioni per le agevolazioni in agricoltura attualmente vigenti in presenza ad una riduzione continua dei mezzi di bilancio in taluni settori dell’agricoltura, hanno contribuito ad innalzare chiaramente i tempi di attesa tra presentazione della domanda e concessione del finanziamento.

Poiché indipendentemente da ciò la maggior parte dei criteri per le agevolazioni in agricoltura dovranno essere adattati o riscritti nel corso di quest’anno, e poiché si dovrà evitare un’ulteriore aumento sensibile delle domande di aiuto con riguardo a determinate iniziative, si ritiene ragionevole adeguare immediatamente una parte delle misure d’intervento o sospenderne altre in via transitoria, precisamente fino all’emanazione delle nuove disposizioni per le agevolazioni in agricoltura.

Per i motivi sopra esposti si rende necessario modificare in parte o sospendere i regimi di aiuti sopra elencati.

Ciò premesso la Giunta provinciale

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. Di modificare i criteri e le modalità per agevolare gli investimenti nelle imprese agricole approvati con deliberazione n. 1346 del 10.09.2012 nel modo seguente:

a) il punto 4.2.1 è così sostituito:

“a) la seguente attrezzatura base nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- falciatrici devono essere impiegate per almeno 2 ha di prato; trattrici, transporter o falciatrici a due assi devono essere impie-gate per complessivamente almeno 2 ha di prato, arativo e di superficie foraggiera avvicendata. Per la lavorazione di complessivamente almeno 12 ha di prato, arativo e superficie foraggiera avvicendata può essere ammessa a finanziamento entro il periodo decennale ed in aggiunta alla trattrice o al transporter una falciatrice a due assi.

- rimorchi autocaricanti e caricaforaggi, spandiletami e spandiliquami portati devono essere impiegati per complessivamente almeno 4 ha e spandiletami e spandiliquami trainati per complessivamente almeno 12 ha di prato, arativo e superficie foraggiera avvicendata,

- presse per fieno ed avvolgitori sono am-messi a finanziamento in alternativa ai rimorchi autocaricanti o caricaforaggi e de-vono essere impiegati per complessivamente almeno 12 ha di prato e superficie foraggiera avvicendata;”

b) dopo il punto 4.2.3 è aggiunto un nuovo punto 4.2.4:

“4.2.4 Macchine ed attrezzature per la meccanizzazione esterna per superfici orti-, frutti- o viticole non sono ammesse a finanziamento.”

c) al punto 5.1 la terza e quarta lineetta sono così sostituite:

“- punto 4.2.1, escluse le trattrici, i transporter e falciatrici a due assi, per aziende singole e associate con superfici a prato permanente, foraggiere avvicendate e arative. Con riferimento alle iniziative di cui al punto 4.2.1 lettera a) l’azienda deve inoltre avere almeno 40 punti di svantaggio determinati ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22. La determinazione dei punti di svantaggio nei confronti di richiedenti il cui coniuge è anche titolare di un’azienda agricola, avviene sulla base della media ponderata di tutte le aziende interessate, calcolata in base alle superfici,

- punto 4.2.2, ad eccezione dei sistemi di mungitura con spese ammesse superiori a euro 40.000,00 e delle gru fisse e mobili in fienili.”

d) il punto 7.6 è così sostituito:

“7.6 Dal finanziamento sono escluse:

- le iniziative di cui al punto 4.1.1, lettera b) per aziende fruttiviticole.,

- le iniziative di cui al punto 4.1.2 per superfici frutticole,

- le iniziative di cui ai punti 4.1 e 4.2 per impianti biogas.”

2. Di modificare i criteri e le modalità relativi agli aiuti agli investimenti a favore di imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli approvati con deliberazione n. 1008 del 2.07.2012, modificata con deliberazione n. 603 del 22.04.2013, nel modo seguente:

Il punto 5.2 è cosí sostituito:

“5.2 Le iniziative d’investimento sono agevolate esclusivamente mediante concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, purché le spese ammissibili ammontino ad almeno euro 400.000,00.”

3. Di modificare i criteri e le modalitá relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli approvati con deliberazione n. 1202 del 17.08.2012 e successive modifiche, nel modo seguente:

a) Le iniziative di cui ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 non sono ammesse a finanziamento.

b) Il punto 9 è così sostituito:

“Le iniziative di cui al punto 4.1 sono agevolate esclusivamente mediante concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, purché le spese ammissibili ammontino ad almeno euro 400.000,00.”

4. Di revocare la deliberazione n. 2132 del 25.06.2007 concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per polizze assicurative a copertura di perdite subite dalle aziende agricole a causa di avversità atmosferiche.

5. Con riguardo alle direttive in materia di case di abitazione approvate con deliberazione n. 1725 del 5.04.1993, successivamente modificata, nonché di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 16.04.1986, n. 7, e successive modifiche, non possono essere presentate ulteriori domande fino all’emanazione del nuovo regime di aiuti in questo settore, eccetto in caso di incendio e di forza maggiore.

6. Per iniziative finanziabili ai sensi delle disposizioni vigenti fino all’approvazione della presente delibera, i cui lavori non sono ancora iniziati, può essere presentate la rispettiva domanda di aiuto, se il richiedente al momento dell’anzidetta approvazione è in possesso di una valida concessione edilizia. A tale domanda si applicano le disposizioni vigenti prima dell’approvazione della presente delibera.

7. Per domande presentate agli uffici provinciali competenti prima dell’approvazione della presente delibera, trovano applicazione le disposizioni vigenti prima dell’approvazione della presente delibera .

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

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