In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 14 (Superfici da accordare, durata, proroghe e trasferimento del permesso di ricerca)

(1)  Il permesso di ricerca può essere rilasciato per una superficie non superiore rispettivamente a:

  1. 1.000 ha per le sostanze di cui alla lettera a) del precedente articolo 1;
  2. 20.000 ha per le sostanze di cui alla lettera b) del precedente articolo 1;
  3. 100 ha per le sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1.

(2)  L'area di ricerca di cui alla precedente lettera a) deve avere una forma rispondente alle caratteristiche del programma in relazione alle esigenze geogiacimentologiche della zona.

(3)  L'area di ricerca di cui alla precedente lettera b) deve essere graficamente rappresentata nelle corografie in scala 1: 25.000 o 1: 50.000 in maniera che i vertici del poligono che la delimitano corrispondano a punti facilmente reperibili. La larghezza minima dell'area compresa in ciascun permesso di ricerca non può essere inferiore ad un quarto della lunghezza massima.

(4)  È facoltà dell'ufficio minerario provinciale richiedere ai titolari del permesso la delimitazione dell'area sul terreno e la posa di pilastrini in corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area.

(5)  Allo stesso richiedente possono essere accordati fino ad un massimo di 8 permessi per le aree di cui alla precedente lettera a), di 3 permessi per le aree di cui alla precedente lettera b) e di 5 permessi per le aree di cui alla precedente lettera c). La durata massima di ogni permesso di ricerca è di 4 anni.

(6)  Al titolare del permesso di ricerca possono essere accordate fino a due proroghe biennali, qualora abbia ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto che accorda il permesso stesso. La domanda di proroga deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di varianti ai programmi precedentemente autorizzati, ad essa viene allegata la parte della documentazione di cui al precedente articolo 12 che si riferisce alla variante stessa.

(7)  La proroga viene accordata con decreto dell'Assessore provinciale competente, sentiti l'ufficio minerario provinciale e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli uffici di cui al terzo comma del precedente articolo 11. Il provvedimento viene comunicato al sindaco del comune territorialmente interessato per gli adempimenti di cui al quinto comma del precedente articolo 11.

(8)  È ammesso il trasferimento del permesso di ricerca per atto tra vivi. Il nuovo titolare deve disporre dei requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente articolo 11 e subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel decreto con il quale il permesso è stato accordato. Il trasferimento viene autorizzato con decreto dell'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

(9)  Qualora l'Amministrazione provinciale intenda provvedere direttamente alla ricerca, la relativa zona è determinata con decreto dell'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale, prescindendo dalle limitazioni di superficie di cui al precedente comma.

(10)  Chi sia decaduto dal permesso di ricerca ai sensi del successivo articolo 20, ovvero alla scadenza del termine delle proroghe non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la medesima area e per le stesse sostanze, se non dopo tre anni dalla scadenza del rilascio del permesso.

(11)  Nei limiti delle aree comprese in un permesso di ricerca o di concessione, fatta eccezione di quelle relative alle sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, può essere accordato altro permesso, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili o interferenti con quelli della ricerca preesistente. La relativa domanda è comunicata al titolare del permesso di ricerca o della concessione preesistente, il quale può opporsi entro 30 giorni dalla comunicazione. Sulla opposizione provvede, con determinazione motivata, l'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
ActionActionClassificazione delle sostanze minerali
ActionActionLa prospezione mineraria
ActionActionLa ricerca mineraria
ActionActionArt. 10 (Oggetto della ricerca mineraria)
ActionActionArt. 11 (Procedura per l'ottenimento del permesso di ricerca)
ActionActionArt. 12 (Documentazione da allegarsi alla domanda)
ActionActionArt. 13 (Domande concorrenti e titoli di preferenza)
ActionActionArt. 14 (Superfici da accordare, durata, proroghe e trasferimento del permesso di ricerca)
ActionActionArt. 15 (Contenuto del permesso di ricerca)
ActionActionArt. 16 (Obblighi particolari del titolare del permesso di ricerca)
ActionActionArt. 17 (Programmi preventivi di perforazione di pozzi per le sostanze di cui alla lettera b) dell'articolo 1)
ActionActionArt. 18 (Obblighi particolari del titolare del permesso di ricerca per le sostanze di cui alla lettera c) dell'articolo 1)
ActionActionArt. 19 (Divieto di eseguire lavori di coltivazione)
ActionActionArt. 20 (Decadenza del permesso di ricerca)
ActionActionLe concessioni minerarie
ActionActionDisposizioni comuni
ActionActionSanzioni amministrative e organi di vigilanza
ActionActionDisposizioni finali e transitorie
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21 
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico