Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 16 febbraio 1999, n. 9.
(1) L'Azienda, sentito il sindacato firmatario, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra moenia ai sensi dell'articolo 16.Per il rimborso dei danni subiti al proprio veicolo in occasione di trasferte di servizio sono da applicare le stesse disposizioni previste per i dipendenti provinciali in missione di servizio.
(2) Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
(3) Le relative polizze sono portate a conoscenza del Sindacato firmatario entro sei mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
(4) I medici che ai sensi e nei modi di cui all'articolo 31 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura dell'Azienda.