1. Per la realizzazione delle attività ed iniziative previste dai presenti criteri le organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), devono mettere a disposizione risorse proprie. Tali risorse devono coprire il costo complessivo dell’attività o iniziativa proposta.
2. Per la realizzazione delle attività ed iniziative di cui agli articoli 3 e 4, almeno il 5 per cento delle risorse proprie deve consistere in contributi finanziari, mentre la parte restante può anche consistere in attività di volontariato. L’attività di volontariato deve essere annotata in un registro presso la sede dell’organizzazione o istituzione, che deve essere controfirmato dal personale volontario.
3. Nel rendiconto il contributo concesso deve in ogni caso essere documentato con fatture originali, mentre le risorse proprie devono essere indicate e quantificate. Per le risorse proprie prestate in forma di attività di volontariato è riconosciuto un importo orario convenzionale di 16 euro. Comunque l’ammontare delle attività di volontariato non può superare l’importo complessivo di 10.000 euro.
4. Può essere erogata un’anticipazione del 50 per cento del contributo concesso. La liquidazione dell’importo restante sarà effettuata dopo la presentazione del rendiconto.
5. Altri eventuali contributi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol vengono detratti dalle spese ammesse; le donazioni o altre elargizioni di privati ovvero di enti privati e altri enti pubblici sono considerate risorse proprie.
6. Se l’utilizzo dell’anticipazione o del contributo non può essere documentato ovvero se l’anticipazione o il contributo non viene utilizzato come previsto dai presenti criteri, il relativo importo deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di accreditamento dell’importo sul conto corrente del beneficiario.
7. Il rendiconto dei contributi deve essere presentato all’ufficio competente entro un anno dalla relativa concessione. Esso consiste in:
a) una richiesta di liquidazione del contributo concesso, compilata sul modulo predisposto dall’ufficio competente (www.provincia.bz.it/lavoro);
b) un elenco delle spese sostenute;
c) fatture originali quietanzate nell’ammontare del contributo concesso;
d) un elenco delle persone che hanno prestato attività di volontariato ai sensi del comma 2, con indicazione del numero dei giorni ovvero delle ore di attività espletata a tale titolo;
e) una relazione sull’attività svolta;
f) una dichiarazione firmata dalla o dal le-gale rappresentante dell’organizzazione o istituzione di avere avuto spese di organizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera k).
8. Se il contributo concesso non è stato utilizzato per intero, sarà liquidato solo l’importo che può essere documentato con fatture e non il contributo originariamente concesso.
9. Il rimborso delle spese di viaggio dei membri del direttivo viene approvato con delibera dalle organizzazioni e istituzioni; come limite massimo vengono applicate le tariffe chilometriche previste dall’Amministrazione provinciale. Gli importi rimborsati a relatori e relatrici e a chi dirige i convegni non possono superare l’ammontare dei compensi e delle tariffe previsti dall’Amministrazione provinciale.