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In vigore al: 08/03/2016

Delibera 15 aprile 2014, n. 438
Fondo e criteri per l'assegnazione dell'indennità d'istituto per il distacco dall'insegnamento ai sensi dell'art. 23 del Contratto di comparto del 27.06.2013

La Giunta Provinciale

L’articolo 23 del Contratto collettivo di comparto del 27.06.2013 disciplina il distacco dall’insegnamento per il personale docente provinciale:

• Con il consenso dell’interessato, il personale docente può essere adibito totalmente o parzialmente ad attività diverse dall’insegnamento (p.es. tutoraggio, progettazione, consulenza tecnica, attività di educatore/educatrice).

• In caso di distacco dall’insegnamento a tempo pieno si applica al personale docente provinciale lo stesso orario di lavoro del personale amministrativo. In caso di distacco parziale per la relativa parte trova applicazione il coefficiente di cui al comma 2 del menzionato articolo. Il periodo di riposo, le attività funzionali all’insegnamento e le attività d’esame sono calcolati in proporzione.

• Per la durata del distacco al personale docente interessato viene attribuita un’indennità d’istituto mensile lorda media nella misura massima di 250,00. L’importo viene determinato in un contratto individuale relativo al distacco. Il pagamento della retribuzione professionale docente è sospeso in caso di distacco totale dall’insegnamento rispettivamente ridotto proporzionalmente in caso di distacco parziale.

Attraverso questa delibera vengono determinati, sulla base della pianificazione presentata dalle Aree Formazione professionale tedesca e Formazione professionale italiana nonché della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, un fondo ed i criteri per l’assegnazione dell’indennità d’istituto per il distacco dall’insegnamento.

In data 26.02.2014 sono state sentite le organizzazioni sindacali in merito al fondo ed ai criteri di cui alla presente delibera.

L’articolo 6 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12, dispone che fino all’entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014, e comunque non oltre il 30 aprile 2014, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi dell’articolo 32, commi 4 e 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1. Dall’anno formativo 2013/2014 è determinato un fondo annuale per l’assegnazione dell‘indennità d’istituto per il distacco dall’insegnamento ai sensi dell’articolo 23 del Contratto collettivo di comparto del 27.06.2013 nella misura di 80.000,00 euro più oneri sociali, il quale viene distribuito come segue tra le Aree e la Ripartizione:

- Area Formazione professionale tedesca: 49.800,00 euro più oneri sociali

- Area Formazione professionale italiana: 17.000,00 euro più oneri sociali

- Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica: 13.200,00 euro più oneri sociali

2. I rispettivi fondi delle Aree e della Ripartizione di cui al punto 1. vengono inoltre incrementati dalla quota di retribuzione professionale docente non erogata per effetto del distacco dall’insegnamento parziale o totale dei relativi docenti.

3. Ai fini della determinazione dell’indennità d’istituto di cui sopra vengono stabiliti i seguenti criteri:

a. L’indennità spetta esclusivamente se il distacco è finalizzato all’attività di tutoraggio, di progettazione, di consulenza tecnica, di attività di educatore/educatrice ed altre attività che richiedano una particolare competenza ed esperienza professionale.

b. L’indennità viene determinata d’intesa con il personale interessato nell’ambito del contratto individuale sul distacco, previa proposta motivata da parte dell’Area di formazione competente rispettivamente della struttura dirigenziale presso la quale avviene il distacco.

c. In merito alla cumulabilità dell’indennità d’istituto per il distacco dall’insegnamento con altre indennità trova applicazione l’articolo 1, comma 1 dell’Accordo del 18.09.2013.

4. Nei limiti del fondo complessivo disponibile, i dirigenti competenti sono autorizzati ad effettuare spostamenti tra i rispettivi fondi delle Aree e della Ripartizione.

5. Al Direttore della Ripartizione Personale sono attribuite le funzioni amministrative connesse all’assegnazione dell’indennità d’istituto per il distacco dall’insegnamento.

6. I fondi per la spesa relativa all‘indennità d’istituto per il distacco dall’insegnamento nella misura di 80.000,00 euro più oneri sociali dall’anno formativo 2013/2014 sono disponibili sull’UPB 02100 del piano di gestione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e sui capitoli 04126.00 e 04126.02 per gli anni seguenti.

 

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