(1) Nelle materie di propria competenza, la Provincia autonoma di Bolzano provvede alla tempestiva attuazione degli atti dell’Unione europea nonché all’adeguamento dell’ordinamento giuridico della Provincia a quello dell’Unione europea, garantendo in tal modo l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.
(2) La presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione degli atti dell’Unione europea nelle materie di competenza legislativa della Provincia e all’adeguamento dell’ordinamento giuridico provinciale a quello dell’Unione europea.