(1) Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio, con proprio decreto che costituisce provvedimento definitivo, dichiara la pubblica utilità, nonché, ove occorre, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e degli interventi previsti nella relazione, e determina l'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù, da corrispondersi agli aventi diritto.
(2) Se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il decreto dirigenziale è emesso previa deliberazione della Giunta provinciale.
(3) Nel decreto sono indicati, a pena di nullità, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni o costituite le servitù coattive, rispettivamente iniziati e ultimati i relativi lavori, salvo che si tratti di interventi di pubblica utilità senza esecuzione di lavori.
(4) Se la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere e degli interventi discende da norma di legge speciale o da provvedimento di altra autorità competente, ne è fatta espressa menzione nel decreto di cui al comma 1.
(5) I termini di cui al comma 3 possono essere prorogati dal Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
(6) Trascorsi i termini di cui ai commi 3 e 5, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni o alla costituzione coattiva di servitù se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte.
(7) Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera o di un intervento pubblico, questo può essere prorogato con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per un tempo non eccedente un terzo di quello previsto o concesso, salvo che nella legge stessa il termine non sia stato dichiarato perentorio o si sia disposto altrimenti.
(8) Con il decreto di cui al comma 1 si avvisa altresì dell'avvenuto deposito della relazione di determinazione delle indennità nella segreteria del comune interessato.9)
(9) Il decreto viene notificato ai proprietari colpiti, agli eventuali altri interessati ed al richiedente diverso dalla Provincia, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo notificatore provinciale o del messo comunale.10)