(1) La Provincia autonoma di Bolzano può realizzare infrastrutture per una rete a banda larga in territorio provinciale, compreso il collegamento della rete ad altri offerenti nazionali e internazionali di telecomunicazione.
(2) L'utilizzo e la gestione di queste infrastrutture possono essere garantiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o assegnati, tramite opportune convenzioni, ad istituzioni pubbliche o private.2)