(1) Il comma 1 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“1. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali ha le seguenti competenze:
a) autorità competente della Provincia per la conservazione, la tutela e la cura dei beni culturali materiali mobili e immobili, secolari ed ecclesiastici, dei beni architettonici, artistici e archeologici, degli archivi degli enti ecclesiastici e degli enti locali, degli archivi privati vincolati e delle biblioteche storiche;
b) conservazione, tutela, cura, studio, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili di valore artistico, storico, archeologico, etnografico, archivistico, bibliografico o per la storia della tecnica.”.
(2) Il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è abrogato.
(3) Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“2) interventi di tutela, conservazione, cura, studio, restauro, divulgazione e valorizzazione di beni culturali mobili e immobili;”.
(4) Nel testo tedesco del numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Beaufsichtigung” è sostituita dalla parola: “Aufsicht”.
(5) Nel testo tedesco del numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Ausgrabungen” è sostituita dalla parola: “Grabungen” e le parole: “Veröffentlichung sowie deren Vermittlung” sono sostituite dalle parole: “Veröffentlichungen und kulturelle Vermittlung”.
(6) Nel testo tedesco del numero 5) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Ausgrabungen” è sostituita dalla parola: “Grabungen”.
(7) Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“2) vigilanza sugli archivi degli enti locali e sugli archivi privati e biblioteche storiche sotto tutela;”.
(8) Il numero 6) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“6) digitalizzazione;”.