(1) Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“1. La Ripartizione Enti Locali e Sport ha le seguenti competenze:
a) funzioni di vigilanza e consulenza per i comuni e gli altri enti locali e segreteria della Giunta provinciale nella sua funzione di autorità di vigilanza, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, numero 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
b) finanza locale e tributi locali ai sensi degli articoli 80 e 81 dello Statuto speciale;
c) segretarie e segretari comunali e sedi segretarili;
d) gestione del registro dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano;
e) spettacoli pubblici e polizia locale;
f) sport e tempo libero.”.
(2) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:
“a) Ufficio Vigilanza e consulenza, che ha le seguenti competenze:
1) vigilanza e servizio d’ispezione sui comuni, sulle comunità comprensoriali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli altri enti o istituti locali;
2) servizio di consulenza per i comuni, le comunità comprensoriali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti o istituti locali;
3) controllo sugli organi e controllo sostituivo;
4) controllo di legittimità delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle amministrazioni separate dei beni d’uso civico e delle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano e dell’azienda sanitaria;
5) finanziamento corrente e vigilanza sulla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
6) controllo finanziario e controllo successivo sulla sana gestione;
7) formazione delle segretarie e dei segretari comunali e amministrazione delle sedi segretarili;
8) tributi locali ai sensi dell’articolo 81 dello Statuto speciale;
9) polizia locale urbana e rurale;
10) spettacoli pubblici sovracomunali e di interesse provinciale;
11) autorizzazioni ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;
12) finanziamento del Consorzio dei Comuni e di altri enti ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6;
13) gestione dei diritti di segreteria ai sensi dell’articolo 167 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche;”.
(3) Nel numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “e promozione della collaborazione tra gli enti locali” sono sostituite dalle parole: “degli enti locali”.
(4) Nel testo tedesco del numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Finanzierung von” sono sostituite dalle parole: “Finanzierung der”.
(5) Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente numero:
“3) promozione della collaborazione tra gli enti locali;”.
(6) Alla fine del numero 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, il punto è sostituito da un punto e virgola.
(7) Dopo il numero 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente numero:
“4) osservatorio dello sport.”.
(8) Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
“3. Presso la Ripartizione Enti locali e Sport è collocato l’incarico speciale complesso “Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”.”.