(1) Nel testo tedesco della lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Rechtsakten” è sostituita dalla parola: “Gesetzgebungsakten”.
(2) Nel testo tedesco della lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Rechtsakten” è sostituita dalla parola: “Rechtsetzungsakten”.
(3) Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunta la seguente lettera:
“i) pubblicazione delle leggi provinciali ed emanazione e pubblicazione dei regolamenti d’esecuzione provinciali.”