(1) L’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:
“Articolo 7
Avvocatura della Provincia
1. L’Avvocatura della Provincia ha le seguenti competenze:
a) assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle agenzie provinciali e degli altri organismi istituiti con legge provinciale, davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali nonché nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;
b) tutela legale e consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera a);
c) assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia contrattuale in favore dei soggetti di cui alla lettera a);
d) rappresentanza e difesa, su richiesta, degli amministratori e del personale di cui all’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili in cui siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi;
e) liquidazione delle spese legali, peritali e giudiziali;
f) liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna;
g) esazione dei compensi forensi nei confronti delle controparti, quando tali competenze siano poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione o conciliazione;
h) predisposizione di pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi;
i) cura degli affari contrattuali e tenuta del repertorio;
j) rilascio del parere di congruità delle parcelle da rimborsare al personale provinciale coinvolto in giudizi, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16.”.