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Delibera 13 giugno 2023, n. 502
Fondo per le costruzioni in legno - Criteri per la promozione del carbonio a lungo termine in edifici o strutture pubbliche nella Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Allegato A

Fondo per le costruzioni in legno - Criteri per la promozione di legno come materiale di costruzione con fissazione a lungo termine di carbonio in edifici o strutture pubbliche nella Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Articolo 1
Obiettivo

1. La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige promuove, in conformità con il Piano Clima Alto Adige 2040, campi d'azione “6.4. edilizia” e “6.12. pozzi di CO2 a lungo termine“ l'utilizzo di materie prime rinnovabili e a basso consumo di carbonio nel settore edilizio al fine di raggiungere gli obiettivi climatici.

2. Il contributo mira a promuovere l'edilizia in legno e l'utilizzo del legno e di altre materie prime rinnovabili derivanti da gestione sostenibile, risparmiando così risorse limitate, sostituendo materiali ad alta intensità di CO2 e contribuendo in modo significativo alla protezione del clima negli edifici pubblici con la fissazione a lungo termine del carbonio (rappresentato in CO2).

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Viene ammessa a contributo la quantità di carbonio fissata nelle costruzioni di enti pubblici.

2.Sono ammissibili a contributo la nuova costruzione di edifici ad uso pubblico con una superficie lorda di almeno 300 m² e le strutture ad uso pubblico costruite in legno ossia gli ampliamenti e le estensioni di edifici ad uso pubblico con una superficie lorda aggiuntiva di almeno 100 m² e le strutture per uso pubblico in legno.

3. Edifici sotterranei o parti di essi non sono ammissibili a contributo.

Articolo 3
Beneficiari

1. I beneficiari del contributo sono gli enti pubblici territoriali, quali comuni, comunità comprensoriali, amministrazioni separate di beni di uso civico e similari.

2. La Provincia Autonoma di Bolzano e i suoi enti strumentali sono esclusi da questo contributo.

Articolo 4
Requisiti di ammissibilità e requisiti per la costruzione in legno

1. Ai fini dei presenti criteri con il termine "costruzioni in legno" si intendono tutti i metodi di costruzione in legno e ibridi in legno con i seguenti requisiti: per essere considerate costruzioni in legno devono essere presenti nella costruzione almeno 100 kg di legno per m² di superficie lorda (i piani interrati o i seminterrati non vengono conteggiati come superficie lorda).

2. La relativa base è costituita dalle quantità di legname pianificata ed utilizzata nella costruzione - determinate con uno strumento di calcolo del CO2.

3. La quantità di materiali da costruzione indicata nella domanda (in kg di legno per m² di superficie lorda) deve essere dimostrata anche nel conto finale dopo la realizzazione della costruzione e non può essere inferiore di oltre il 10%.

4. Ad eccezione dei materiali isolanti, i materiali da costruzione ammessi a contributo devono essere certificati PEFC, FSC o equivalenti. La prova della certificazione della catena di prodotto PEFC o FSC deve essere fornita nello strumento di calcolo della CO2 indicando il rispettivo numero di certificazione.

5. Almeno l'80% del legno massiccio utilizzato (in base alla massa di legno ammessa a contributo in kg) deve essere stato tagliato e lavorato entro una distanza massima di 500 km dal cantiere.

6.Elementi costruttivi tipici, che caratterizzano un edificio in legno sono, ad esempio:

a) costruzioni in legno dell'involucro dell'edificio (ad esempio, costruzione in legno massiccio, costruzione a telaio in legno, costruzione a pannelli in legno),

b) componenti strutturali dell'edificio in legno all'interno (ad esempio, soffitti in legno, scale in legno, pareti interne portanti in legno con o senza superfici in legno visibili),

c) isolamenti dell'involucro dell'edificio con materiali isolanti in legno.

7. Oltre alle strutture portanti e all'involucro dell'edificio in legno, sono ammissibili a contributo i seguenti elementi strutturali:

a) strutture di copertura in legno o strutture composte legno-calcestruzzo (esclusa la struttura del pavimento),

b) strutture murarie esterne in legno, compreso l'involucro esterno visibile in legno,

c) rivestimenti per pareti in legno, purché siano componenti necessari della costruzione di pareti interne o esterne portanti,

d) pareti interne non portanti.

8. Sono ammissibili a contributo anche materiali isolanti realizzati con materie prime rinnovabili come:

a) lino,

b) canapa,

c) fibre di legno (pannelli isolanti in fibra di legno, materiali isolanti insufflati e sfusi in fibra di legno),

d) trucioli e chips di legno (materiali isolanti insufflati e sfusi),

e) lana di legno, sughero

f) paglia,

g) cellulosa.

9. Non sono ammissibili a contributo i seguenti elementi costruttivi in legno:

- elementi di finitura interna, rivestimenti di pareti interne, rivestimenti di soffitti,

- rivestimenti per pavimenti, scale, mobili da incasso, divisori per cantine,

- finestre e porte,

- soffitti puramente acustici.

Articolo 5
Tipo e misura del finanziamento

1. Il contributo è concesso in base alla quantità di carbonio sequestrato negli elementi costruttivi in legno (legno e materiali a base di legno) e nei materiali isolanti.

2. Il contributo ammonta a 500 euro per tonnellata di carbonio sequestrato (t CO2). Le domande con un importo inferiore a 25.000,00 euro non saranno ammesse a contributo (Importo minimo di finanziamento).

3. Il finanziamento massimo ammonta a 200.000,00 euro per misura di costruzione (limite massimo di finanziamento).

Articolo 6
Clausola di salvaguardia finanziaria

1.La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri, avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale secondo l’ordine della graduatoria redatta dalla commissione di esperti di cui all’art. 12.

Articolo 7
Determinazione delle quantità ammissibili di materiali da costruzione

1. La dimostrazione dell’utilizzo di materiali da costruzione rinnovabili, che sequestrano carbonio, provenienti da gestione sostenibile, viene fornita tramite lo strumento di calcolo “CO2-Tool_Wood".

2. La quantità di materiali da costruzione che sequestrano carbonio viene determinata per l'intero edificio e rapportata alla superficie lorda.

Articolo 8
Cumulo

1. Il sostegno secondo questi criteri non esclude il cumulo con altri finanziamenti per la misura di costruzione. Il beneficiario è tenuto a dichiarare tutti i finanziamenti concessi per la stessa misura, che non devono comunque superare l’importo complessivo dei costi sostenuti.

Articolo 9
Presentazione delle domande e documentazione

1. La Ripartizione Foreste pubblica i bandi con le scadenze per le domande di finanziamento.

2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno - nell'ambito del primo bando. Se dopo il primo bando siano ancora disponibili fondi finanziari, la Ripartizione Foreste può pubblicare un altro bando nell'anno in corso.

3. Le domande di contributo devono essere presentate in formato elettronico alla Ripartizione Foreste prima dell'inizio dei lavori utilizzando i moduli di domanda attualmente utilizzati.

4. La domanda deve essere integrata con gli allegati indicati nel modulo di domanda:

a) Progetto definitivo (documentazione completa del progetto, compresa la relazione tecnica e il cronoprogramma delle attività) o progetto approvato prima dell'inizio dei lavori. I lavori potranno essere avviati solo dopo la comunicazione della concessione del contributo.

b) Calcolo di CO2 dei materiali da costruzione sequestranti il carbonio e provenienti da una gestione sostenibile e dei materiali isolanti da materie prime rinnovabili.

5. In prima applicazione le domanda di contributo possono essere presentate fino al 30.09.2023.

I moduli di domanda sono disponibili all'indirizzo: https://www.provinz.bz.it/land-forstwirtschaft/wald-holz-almen/beitraege.asp

Articolo 10
Collaborazione con l'Agenzia per l'Energia Alto Adige- CasaClima

1. Per l'attuazione del presente contributo la Ripartizione Foreste collabora con l'Agenzia per l'energia dell'Alto Adige - CasaClima.

Articolo 11
Istruttoria delle domande e approvazione degli aiuti

1. In caso di domande incomplete o in caso di necessarie verifiche di plausibilità, i richiedenti saranno invitati a completare o presentare documenti aggiuntivi entro un determinato termine. Se i documenti non vengono completati o non vengono presentati entro il termine fissato, le domande verranno respinte. Le domande di aiuti saranno respinte anche nel caso in cui non venga raggiunto l'importo minimo di contributo di 25.000,00 euro.

Articolo 12
Commissione di esperti

1. La commissione di esperti è composta da un/a rappresentante della Ripartizione Foreste, da un/a rappresentante dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima e da un/a rappresentante della Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico.

2. Essa valuta le domande di contributo

a) per quanto riguarda l'ammissibilità, l'importo del contributo e la rilevanza nella protezione del clima, con una ponderazione del 70% e

a) in relazione al risparmio di risorse e costi nella costruzione ed alla sostenibilità sociale con una ponderazione del 30%.

3. La commissione di esperti redige la graduatoria delle domande di contributo ammesse

Articolo 13
Termini per l'attuazione del progetto

1. Il rispettivo periodo di realizzazione decorre dalla data di inizio lavori e si sviluppa come da cronoprogramma di cui all’art. 9, comma 4, lettera a); il termine massimo di ultimazione è di due anni. Se viene presentata una tempestiva richiesta, in casi giustificati è possibile una proroga del termine di ultimazione.

2. Dopo la realizzazione del progetto, la domanda di liquidazione finale, comprensiva di tutti i documenti di liquidazione, deve essere presentata alla Ripartizione foreste entro tre mesi dall’ultimazione.

Articolo 14
Obbligo di notifica

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a informare immediatamente per iscritto la Ripartizione Foreste di qualsiasi modifica che incida sul contributo. La Ripartizione Foreste può decurtare o revocare il contributo concesso in caso di modifiche al progetto originario approvato.

Articolo 15
Rendiconto e liquidazione del sostegno

1. Il contributo viene liquidato solo dopo la realizzazione del progetto e previa presentazione delle fattura quietanzate.

2. In sede di rendiconto deve essere presentato l'elenco del legno impiegato e dei materiali a base di legno e dei materiali isolanti effettivamente utilizzati e determinati nello "strumento di calcolo Tool CO2 - dopo realizzazione".

3. I documenti dello stato finale sono composti come segue:

a) Domanda di liquidazione finale;

b) Autodichiarazione del/della legale rappresentante dell’organizzazione richiedente attestante che le attività cui si riferisce la domanda di contributo sono state eseguite interamente o solo parzialmente;

c) Elenco dei documenti di spesa / delle fatture debitamente quietanzate nonché delle bolle di accompagnamento indicanti la quantità dei singoli materiali da costruzione;

d) Calcolo quantitativo dettagliato tramite "CO2-Tool" dei materiali di legno, materiali a base di legno e materiali isolanti effettivamente utilizzati - dichiarato e attestato dal direttore dei lavori:

e) certificazione dei materiali da costruzione:

o legno massiccio e materiali a base di legno: certificati di catena di custodia (CoC) FSC o PEFC o documento di vendita o di consegna con dichiarazione FSC e PFEC;

o legno massiccio: dichiarazione del fornitore sull'approvvigionamento e la produzione di legno (luogo di taglio, lavorazione e consegna entro 500 km dal cantiere).

Tutte le certificazioni devono essere firmate dal richiedente e dal direttore dei lavori o dall'impresa esecutrice.

f) Documentazione fotografica dell'esecuzione di tutti gli elementi costruttivi.

4. I documenti di spesa

o devono corrispondere alla normativa vigente,

o devono riferirsi espressamente alle spese ammesse ai fini della concessione del contributo,

o devono essere emessi a nome del richiedente e di data successiva alla domanda di contributo,

o devono essere quietanzate e riportare la data del pagamento effettuato.

5. La determinazione definitiva dell'importo totale del contributo viene effettuata sulla base delle quantità di materiali da costruzione documentate nello stato finale.

Se le quantità di materiali da costruzione documentate sono inferiori alle quantità di materiali da costruzione riconosciute, l'importo del contributo sarà ricalcolato sulla base delle quantità effettive di materiali da costruzione. In ogni caso, le quantità minime di cui all’articolo 4 comma 1 devono essere rispettate, altrimenti il contributo non sarà concesso.

Il contributo concesso non viene aumentato, anche qualora dal rendiconto risulti una maggiore quantità di legno impiegata.

Il contributo concesso viene liquidato dopo il rendiconto finale.

Articolo 16
Controlli

1. La Ripartizione Foreste può verificare il corretto utilizzo degli aiuti controllando i libri contabili e le ricevute in loco oppure farli controllare dalla Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima.

2. Alla Ripartizione Foreste e all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima deve essere garantito l'accesso in loco al cantiere o all'edificio completato in qualsiasi momento.

3. Prima della liquidazione del contributo tutti i documenti e la documentazione di spesa vengono controllati dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima.

4. Eventuali scostamenti dalla domanda di contributo approvata nel rendiconto finale vengono valutati dalla commissione interna di esperti che determina l'importo definitivo del contributo.

Articolo 17
Destinazione d’uso per l’osservanza degli impegni

1. Il carbonio sovvenzionato deve essere sequestrato in modo permanente nell'edificio o nella struttura.

2. Il periodo di destinazione d'uso per gli edifici e le strutture sovvenzionate è di dieci anni a partire dalla data della licenza d’uso.

3. Se l'edificio viene demolito o modificato in modo sostanziale entro il periodo di destinazione d’uso e lo scopo del sostegno non viene più raggiunto, il finanziamento può essere recuperato interamente o parzialmente.

Articolo 18
Rigetto della domanda e revoca del sostegno

1. La domanda può essere respinta o revocata, parzialmente o totalmente, qualora sussistano comprovate gravi irregolarità nell’esecuzione dei lavori o qualora non vengano rispettati i requisiti di ammissibilità al contributo.

2. In caso di indebita percezione dei vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri, comporta la revoca del sostegno e l’obbligo della restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data della sua erogazione.

 

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