(1) Le strutture organizzative competenti in materia di Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio controllano i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi derivanti dall'istruttoria e dalla concessione o autorizzazione, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato/ interessata. Contestualmente comunicano modalità e termini per regolarizzare i versamenti, sollecitando il pagamento con invito a adempiere nel termine di 30 giorni, decorsi i quali il credito viene iscritto a ruolo.
(2) Sulle somme non pagate vengono applicati gli interessi di mora, commisurati al saggio degli interessi legali.