(1) Il canone minimo dovuto non può essere inferiore a 75,00 euro. Tale importo è rivalutato annualmente nella misura del 100 per cento in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
(2) Nel caso in cui il canone per le occupazioni temporanee risulti essere superiore al canone annuo per le occupazioni permanenti, si applica quest'ultimo. Se il periodo di occupazione temporanea si estende a cavallo di due anni, si applica il canone solo per una annualità.