(1) Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità, purché non contrastanti con le disposizioni in esso contenute. Il pagamento del canone determinato dal competente ufficio provinciale costituisce implicita conferma dei relativi provvedimenti.
(2) Alle concessioni e autorizzazioni rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente regolamento si applica la previgente normativa in materia. Laddove però il presente regolamento preveda disposizioni più favorevoli, saranno queste ultime a trovare applicazione.