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a) Decreto del Presidente della Provincia 17 agosto 2021, n. 241)
Regolamento relativo all'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 agosto 2021, n. 33.

Art. 14 (Esenzioni)

(1) Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni tramite balconi, verande, bow-windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonché tramite tende solari poste a copertura dei balconi.

(2) Sono inoltre esenti:

a) le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro consorzi, nonché degli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

b) le occupazioni effettuate da e per conto degli enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

c) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi di pubblica utilità e le aste delle bandiere istituzionali;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;

e) le occupazioni tramite accessi;

f) le occupazioni effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi o tramite stazioni pubbliche di ricarica per veicoli elettrici, salvo quanto previsto dall'articolo 25;

g) le occupazioni da parte di autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree pubbliche a ciò destinate;

h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

i) le occupazioni tramite impianti adibiti a servizio pubblico nel caso in cui, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, ne sia prevista, alla scadenza della stessa, la devoluzione gratuita alla Provincia;

j) le occupazioni di aree cimiteriali;

k) le occupazioni tramite tende o simili, fisse o retrattili;

l) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo tramite condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

m) le occupazioni tramite specchi parabolici, cartelli e teloni pubblicitari e altri mezzi pubblicitari;

n) le occupazioni tramite opere sottoposte a tutela dei beni di interesse artistico, storico ed etnografico effettuate su proposta della Ripartizione provinciale Beni culturali;

o) le occupazioni effettuate da emittenti radiofoniche private o pubbliche, o da altri enti pubblici, che abbiano stipulato con la Provincia appositi contratti di informazione della popolazione in caso di calamità naturali;

p) le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il sedime stradale tramite cavi o condutture, salvo quanto previsto dall'articolo 25;

q) le occupazioni non riconducibili ad attività aventi natura commerciale;

r) le occupazioni effettuate in galleria dai gestori di telefonia mobile;

s) le occupazioni di aree verdi;

t) le occupazioni per attività agricole;

u) le occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive.

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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 17 agosto 2021, n. 24
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ActionActionArt. 15 (Soggetti tenuti al pagamento del canone)
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