(1) I concessionari/Le concessionarie che per il funzionamento di propri impianti di comunicazione in galleria utilizzano l'energia elettrica fornita dalla rete elettrica di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano sono tenuti a corrispondere, a titolo di rimborso spese, un importo annuo pari a euro 190,62 per ogni impianto.
(2) L'importo è rivalutato annualmente nella misura del 100 per cento in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.