(1) Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area che viene occupata. A tal fine le strade, le aree e gli spazi di cui all'articolo 1, comma 2, sono classificati nelle seguenti categorie:
a) categoria I, che comprende le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) categoria II, che comprende tutte le aree pubbliche non comprese nella categoria I di cui alla lettera a);
c) categoria III, che comprende i beni del patrimonio indisponibile e i beni culturali.