1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41, 43 e 44 comporta la revoca del contributo.
2. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 42 o di accertate, gravi irregolarità nelle attività didattiche, nell’organizzazione o nell’amministrazione dell’azione formativa autorizzata, il contributo viene revocato.
3. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontri la mancanza dei requisiti previsti, il mancato rispetto degli obblighi assunti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci o l’omissione di informazioni dovute, il contributo viene revocato.
4. In caso di revoca di un contributo già liquidato, l’ente di formazione beneficiario deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.