1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), le seguenti imprese, di seguito denominate enti di formazione, che prevedono, tra le proprie finalità statutarie, la formazione e l’aggiornamento professionale:
a) enti pubblici e privati e organismi di formazione professionale;
b) enti bilaterali costituiti dalle parti sociali;
c) collegi e ordini professionali.
2. Gli enti di formazione di cui al comma 1 devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere accreditati per la formazione continua;
b) essere certificati ISO, EFQM o altro sistema certificatorio riconosciuto;
c) avere adeguate referenze ed esperienza nel settore specifico.
3. Gli enti di formazione di cui al comma 1 devono avere sede in provincia di Bolzano o comunque esercitare in provincia di Bolzano la propria attività.