1. La domanda, redatta sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca, deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente di formazione e presentata, completa degli allegati previsti, alla Direzione stessa.
2. La domanda deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’azione formativa.
3. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:
a) tramite posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;
b) tramite posta elettronica ordinaria, a meno che il soggetto richiedente non sia obbligato a utilizzare la posta elettronica certificata (PEC). La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità;
c) attraverso i servizi online dell’Amministrazione provinciale.
4. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata da enti di formazione di cui all’articolo 31, nel rispetto dei termini previsti.
5. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione del regime di contribuzione e dichiarazione Deggendorf o, nel caso di cui all’articolo 37, comma 2, dichiarazione “de minimis”;
b) preventivo di spesa, redatto sul modulo predisposto dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca;
c) elenco dei partecipanti (in forma di tabella Excel predisposta dalla Direzione provinicale Formazione professionale in lingua tedesca);
d) curriculum vitae datato e firmato del personale docente e non docente (direzione di corso, tutoraggio), di data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione della domanda, con oscuramento preventivo dei dati non attinenti alle qualifiche e alle esperienze professionali.
6. Eventuali documenti di spesa, incluse le fatture di acconto, o pagamenti, antecedenti la data di presentazione della domanda determinano l’esclusione dal contributo dell’intera azione formativa.