1. Le azioni formative agevolabili ai sensi dell’articolo 33 sono esaminate dalla commissione di cui all’articolo 48 in relazione ai seguenti aspetti:
a) capacità organizzativa e comprovata esperienza dell’ente di formazione nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento professionale;
b) adeguatezza delle azioni formative in rapporto ai costi, alla durata, alle finalità generali, ai contenuti e ai metodi;
c) tipologia dell’attestato finale (attestato di frequenza, diploma/certificato, altro).
2. La commissione ha facoltà di chiedere chiarimenti o eventuali integrazioni.
3. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione decide sulla concessione o mancata concessione del contributo in base all’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 48. Il risultato è comunicato agli enti di formazione richiedenti per iscritto. In assenza della comunicazione scritta relativa alla concessione del contributo, gli enti di formazione avviano l’azione formativa sotto la propria responsabilità; in caso di mancata concessione del contributo, non verrà riconosciuta alcuna spesa.
4. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.