1. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Per lo svolgimento e l’attestazione delle azioni formative deve essere utilizzata la documentazione prevista dall’articolo 44, comma 3, lettera b) o c), e lettera f). Tale documentazione deve essere tenuta in modo corretto e accurato e, ove previsto, deve essere corredata di tutte le firme necessarie.
3. La concessione del contributo si riferisce unicamente all’azione formativa specificata dall’ente di formazione beneficiario nella domanda.
4. Eventuali modifiche relative ai partecipanti, al calendario, all’orario o alla sede del corso o al personale non docente (direzione di corso, tutoraggio) devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.
5. Se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle otto persone, per la prosecuzione dell’azione formativa è necessaria un’autorizzazione espressa. Lo stesso vale per eventuali modifiche relative al contenuto dell’azione formativa o al personale docente.
6. Il preventivo di spesa approvato è vincolante. Non sono ammesse variazioni.
7. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, l’azione formativa deve essere interamente realizzata e conclusa entro l’anno solare in cui viene presentata la domanda di contributo.