1. Hanno diritto ai letti ortopedici e ai relativi accessori le persone assistite che, a causa delle loro limitazioni motorie, sono costrette a lunghe permanenze in posizione distesa.
2. Con “lunghe permanenze in posizione distesa” non si intende un allettamento assoluto che si protrae per l’intero arco delle 24 ore, ma la degenza a letto, a causa di limitazioni motorie, per almeno il 60 per cento della giornata. Il beneficio può essere concesso, in deroga, anche a pazienti con limitazioni motorie che li costringono a un allettamento anche di durata inferiore a quanto sopra indicato, a condizione che allo stesso tempo essi abbiano bisogno del sostegno di terzi per il trasferimento e la mobilità e necessitino di almeno un altro dispositivo per una migliore autonomia.
3. Nel caso di persone assistite fortemente esposte al rischio di ulcere da decubito è opportuno che la prescrizione preveda anche un adeguato materasso antidecubito di dimensioni compatibili con il letto.