1. Le forniture straordinarie riguardano dispositivi protesici, ausili tecnici e apparecchi non previsti negli elenchi del decreto PCM e non riconducibili agli stessi, ma indispensabili al recupero funzionale e sociale della persona assistita.
2. Non sono erogabili quali forniture straordinarie:
a) gli oggetti di uso comune nella normale vita quotidiana;
b) le apparecchiature diagnostiche;
c) gli ausili e le apparecchiature di cui la persona assistita può fruire presso centri di riabilitazione, salvo il caso di persone assistite che, per la gravità della loro condizione, siano costrette a una permanente assistenza a domicilio;
d) gli ausili e le apparecchiature la cui fornitura è già prevista da specifiche norme in materia.
3. A bambini e ragazzi in età scolare può essere concesso, come fornitura straordinaria, sulla base della prescrizione medica specialistica, un secondo ausilio da utilizzare a scuola o all’asilo, previo parere positivo rilasciato dall’Intendenza scolastica competente. Sono esclusi gli ausili il cui acquisto rientra nella competenza dei Comuni o dell’Amministrazione provinciale ai sensi della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.