1. Presso l'Azienda è istituita una commissione composta da almeno tre membri designati dall’Azienda, di preferenza, tra i medici responsabili del settore assistenza protesica ovvero tra i medici specialisti esperti in tale materia. Il membro responsabile di struttura semplice svolge le funzioni di presidente. Per ogni componente viene nominato un sostituto o una sostituta.
2. Qualora la prescrizione oggetto d'esame sia stata effettuata da un membro della commissione, al suo posto si dovrà convocare il suo sostituto o la sua sostituta.
3. In caso di necessità la commissione può avvalersi della consulenza di altri medici specialisti, purché non abbiano effettuato loro la prescrizione, e di altre figure professionali, come ad esempio tecnici ortopedici, terapisti della riabilitazione od ortottisti.
4. La commissione valuta:
a) l’indispensabilità e la non sostituibilità del dispositivo da concedere alla persona assistita;
b) la sua riconducibilità ai dispositivi di cui al decreto ministeriale;
c) la capacità di utilizzo da parte della persona assistita;
d) la congruità del costo del dispositivo;
e) i tempi minimi di rinnovo del dispositivo;
f) la correttezza dei codici prescritti dal medico in relazione alla patologia invalidante.