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b) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 161)
Prestazione energetica nell’edilizia e bonus energia in attuazione delle direttive europee (UE) 2018/844, 2009/28/CE, 2010/31UE e 2012/27/UE

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 23 aprile 2020, Nr. 17.

Art. 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

(1) I requisiti minimi riguardano la prestazione energetica degli edifici nuovi, la prestazione energetica degli edifici che hanno subito una ristrutturazione importante, nonché la sostituzione o il rinnovamento dei sistemi tecnici per l’edilizia o degli elementi strutturali della costruzione. I requisiti minimi si riferiscono alle caratteristiche e al rendimento energetico dell’involucro edilizio, alla prestazione energetica dell’edificio e all’utilizzo di energie rinnovabili. I dati attestanti il rispetto dei requisiti minimi devono essere riportati esattamente nel certificato energetico. La mancata applicazione dei requisiti minimi nei casi previsti dal comma 3, lettera c), e dai commi 5, 6, 7 e 8 deve essere documentata da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.

(2) Le seguenti categorie di edifici sono esonerate dall’obbligo di rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di rendimento energetico dell’involucro edilizio nonché di utilizzo di energie rinnovabili, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione:

  1. edifici soggetti a tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, e della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, nonché edifici sottoposti a tutela degli insiemi, qualora l’osservanza della normativa implichi un’alterazione inaccettabile della loro natura in termini architettonici o storico-artistici;
  2. edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  3. fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali, escluse le parti di edificio adibite ad uffici, unità abitative o assimilabili, purché possano essere scorporate ai fini della valutazione dell’efficienza energetica;
  4. fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;
  5. fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni;
  6. rifugi alpini, caserme dei vigili fuoco ed edifici pubblici utilizzati o destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe da un utilizzo annuale.

(3) I nuovi edifici devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

  1. rendimento energetico dell’involucro edilizio pari o superiore a quello della classe CasaClima A di cui all’Allegato 1;
  2. prestazione energetica dell’edificio almeno corrispondente a quella della classe CasaClima A di cui all’Allegato 1;
  3. il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 50 per cento da fonti di energia rinnovabili; il requisito di cui alla presente lettera non è richiesto, nel caso in cui:
    1. da una relazione tecnico-economica risulti che l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è negativa;
    2. l’edificio sia realizzato nella classe CasaClima Oro;
    3. l’edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

(4) In caso di sostituzione o rinnovamento di componenti fondamentali dei sistemi tecnici per l’edilizia, devono essere utilizzati prodotti che corrispondono ai più recenti standard della tecnica. Il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili. In alternativa, il fabbisogno di energia primaria dell’impianto oggetto dell’intervento deve essere ridotto di almeno il 25 per cento. Questi requisiti non sono richiesti nel caso in cui un edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

(5) Nei nuovi edifici, nonché in caso di sostituzione o rinnovamento dei sistemi tecnici per l’edilizia, il fabbisogno di acqua calda sanitaria deve essere coperto per almeno il 60 per cento da fonti di energia rinnovabili. In alternativa, nel caso di nuovi edifici la prestazione energetica deve essere almeno del 25 per cento superiore a quella indicata nell’Allegato 1; nel caso, invece, di sostituzione di un sistema tecnico per l’edilizia, il fabbisogno di energia primaria del sistema interessato deve essere ridotto almeno del 25 per cento. Questi requisiti non sono richiesti nel caso in cui l’edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

(6) Laddove tecnicamente ed economicamente fattibile:

  1. i nuovi edifici devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, in casi giustificati, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore;
  2. gli edifici non residenziali i cui impianti di riscaldamento presentano, anche in combinazione con un impianto di ventilazione, una potenza nominale utile superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025;
  3. gli edifici non residenziali i cui impianti di condizionamento dell’aria presentano, anche in combinazione con un impianto di ventilazione, una potenza nominale utile superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

(7) In caso di nuovi edifici, di interventi di completa o parziale ristrutturazione, di manutenzione straordinaria dell’involucro o di ampliamento di edifici esistenti, gli elementi strutturali devono rispettare i valori limite per i coefficienti di trasmissione del calore e per la protezione dal calore estivo in base alla zona climatica della località in conformità agli Allegati 4 e 5.

(8) In tutti gli edifici in cui una superficie utile totale di oltre 250 m² è occupata da enti pubblici e che hanno una forte affluenza di pubblico, deve essere apposta, in un luogo chiaramente visibile al pubblico, una targa con l'indicazione dei valori del rendimento energetico dell’involucro edilizio e della prestazione energetica dell’edificio conformemente all’Allegato 7.

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ActionActionArt. 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
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