(1) Il presente articolo nonché i seguenti articoli 15/ter e 15/quater, in esecuzione dell’articolo 21, comma 3, lettera c) della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, disciplinano l’utilizzo del bonus energia per il periodo dal 2022 al 31.12.2026.
(2) Si può usufruire del bonus energia di cui agli articoli 15/ter e 15/quater un’unica volta nell’ambito di un solo intervento di riqualificazione energetica di un edificio.
(3) Nel caso di un complesso edilizio si può usufruire del bonus energia una sola volta; fanno eccezione le unità edilizie verticalmente separate, funzionalmente autonome, anche se dotate di impianti tecnici comuni o di garage comuni.
(4) Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Nel caso di edifici sottoposti a tutela degli insiemi, oppure di edifici situati all’interno di zone di recupero, è necessario tenere conto delle particolari caratteristiche che hanno portato all’adozione del vincolo di tutela ovvero di destinazione.
(5) La volumetria aggiuntiva ottenuta grazie al bonus energia deve avere la destinazione d’uso “abitazione”.
(6) La volumetria ottenuta usufruendo del bonus energia è soggetta all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la volumetria aggiuntiva sia utilizzata per l’ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui le abitazione ampliate siano suddivise in tempi successivi: Qualora abitazioni già riservate ai residenti o convenzionate vengano ampliate, il relativo vincolo deve essere esteso anche alla parte ampliata.
(7) Nel titolo abilitativo è necessario indicare che si usufruisce del bonus energia.
(8) Fatte salve le precisazioni contenute nei seguenti articoli 15/ter e 15/quater, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2.
(9) Per “volumetria” ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende la volumetria fuori terra.
(10) I bonus energia previsti dagli articoli 15/ter e 15/quater possono essere utilizzati solo nelle zone miste; essi non sono tra loro cumulabili. In zone dotate di piano di attuazione o di recupero, l’utilizzo del bonus energia deve essere previsto nel relativo piano. 3)