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b) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 161)
Prestazione energetica nell’edilizia e bonus energia in attuazione delle direttive europee (UE) 2018/844, 2009/28/CE, 2010/31UE e 2012/27/UE

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 23 aprile 2020, Nr. 17.

Art. 11 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell’aria)

(1) Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2.

(2) Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di condizionamento dell’aria con potenza nominale superiore a 70 kW.

(3) Ai fini del controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell’aria devono essere verificati non solo il rendimento dell’impianto, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffrescamento dell’edificio, nonché le parti accessibili dell’impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.

(4) Nell’ambito delle attività di cui al comma 3 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per raffrescamento.

(5) I controlli dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell’aria devono essere eseguiti almeno ogni due anni.

(6) In caso di installazione di un nuovo impianto di condizionamento dell’aria, il controllo dell’efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.

(7) La verifica del dimensionamento dell’impianto di condizionamento non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all’impianto stesso, ovvero se il fabbisogno di raffrescamento dell’edificio è rimasto invariato.

(8) Gli impianti di condizionamento dell’aria che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al presente articolo, a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente.

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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
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ActionActionArt. 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
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ActionActionArt. 10 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento)
ActionActionArt. 11 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell’aria)
ActionActionArt. 12 (Rapporto di efficienza energetica)
ActionActionArt. 13 (Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria e informazione)
ActionActionArt. 14 (Sanzioni amministrative)
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ActionActionArt. 15/ter  (Bonus energia per edifici nuovi)
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ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2022, n. 4
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