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b) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 161)
Prestazione energetica nell’edilizia e bonus energia in attuazione delle direttive europee (UE) 2018/844, 2009/28/CE, 2010/31UE e 2012/27/UE

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 23 aprile 2020, Nr. 17.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:

  1. “edificio”: costruzione provvista di tetto e di muri, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
  2. "edificio ad energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, pari o superiore a quella della classe CasaClima A, determinata conformemente all’allegato 1; il fabbisogno energetico quasi nullo o molto basso dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili;
  3. "involucro di un edificio": componenti integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno e/o da ambienti interni non condizionati;
  4. "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio, che si può considerare come unità indipendente in base alla destinazione d’uso o alle caratteristiche energetiche;
  5. "componente dell'edificio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro dell'edificio;
  6. “nuovo edificio”: edificio di nuova costruzione;
  7. “edificio residenziale”: edificio destinato prevalentemente ad uso abitativo; tutti gli altri edifici sono definiti come edifici non residenziali;
  8. “unità abitativa”: parte dell’unità immobiliare ad uso residenziale;
  9. "sistemi tecnici per l’edilizia": apparecchiature tecniche a servizio di un edificio o di una unità immobiliare per il riscaldamento, raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo degli edifici, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione di tali sistemi, compresi i sistemi che utilizzano energia da fonti rinnovabili;
  10. “sistema di automazione e controllo dell’edificio”: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e una più agevole gestione manuale di tali sistemi;
  11. “ristrutturazione importante”: ristrutturazione di un edificio esistente che riguarda più del 25 per cento della superficie dell’involucro, senza calcolare la superficie delle finestre, e attraverso cui si modifica sensibilmente la natura dello stesso, oppure ampliamento di oltre il 25 per cento della superficie utile dell'edificio esistente;
  12. “rendimento energetico dell’involucro edilizio” o “efficienza energetica dell’involucro edilizio”: valore del fabbisogno annuo di calore, che risulta dalle perdite di calore per trasmissione e ventilazione e dai guadagni termici solari e interni;
  13. “prestazione energetica di un edificio” o “efficienza energetica complessiva di un edificio”: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un utilizzo secondo la destinazione d’uso dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e l’illuminazione;
  14. “energia primaria”: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
  15. “energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
  16. “teleriscaldamento” o “teleraffrescamento”: distribuzione di energia termica, all’interno di un’area delimitata dalla Provincia autonoma di Bolzano e servita da un impianto di teleriscaldamento, sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione, a una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o per processi di lavorazione;
  17. “classe CasaClima”: classificazione degli edifici di cui all’Allegato 1, determinata sulla base della valutazione della prestazione energetica degli edifici e del rendimento energetico dell’involucro edilizio;
  18. “protocollo CasaClima”: procedura standard di certificazione energetica degli edifici per l’attestazione di una classe CasaClima;
  19. “certificato CasaClima”: documento riconosciuto in Alto Adige attestante la prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare, risultante dalla metodologia definita all’articolo 3;
  20. “livello ottimale in funzione dei costi”: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato; il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), e degli eventuali costi di smaltimento. Il ciclo di vita economico è determinato in base alla norma EN 15459. Il livello ottimale in funzione dei costi si colloca all’interno della scala di livelli di prestazione energetica in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
  21. “relazione tecnico-economica”: documentazione attestante i motivi tecnici o economici che giustificano il mancato rispetto dei requisiti minimi e che rendono impossibile il raggiungimento di un livello ottimale in funzione dei costi;
  22. “impianto di condizionamento dell’aria”: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permetta di controllare o abbassare la temperatura;
  23. “impianto di riscaldamento”: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permetta di aumentare la temperatura;
  24. “generatore di calore”: parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile per mezzo di uno o più dei seguenti processi:
    1. combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia,
    2. effetto Joule negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica,
    3. cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
  25. “pompa di calore”: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall’ambiente naturale, come l’aria, l’acqua o la terra, a edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una temperatura minore ad una maggiore. Nel caso di pompe di calore reversibili, si può anche trasferire calore dall’edificio all’ambiente naturale;
  26. “potenza nominale utile”: potenza massima di riscaldamento o raffrescamento, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo, rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
  27. “esperti qualificati indipendenti per la manutenzione e il controllo degli impianti termici”: persone con una specifica qualifica professionale secondo la normativa vigente; non può trattarsi del proprietario/della proprietaria e di persone ad esso/essa subordinate;
  28. "tecnico qualificato/tecnica qualificata": persona in possesso della qualifica professionale richiesta per fornire i servizi tecnici necessari nel campo della prestazione energetica degli edifici;
  29. “contratto di prestazione energetica": come definito nella direttiva 2012/27/UE, e successive modifiche, accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica che è soggetta a verifica e monitoraggio per l’intera durata del contratto e in base al quale vengono effettuati investimenti (lavori, forniture o servizi) in tale misura in relazione a un livello contrattualmente concordato di miglioramento dell'efficienza energetica o ad altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.
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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Determinazione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici)
ActionActionArt. 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
ActionActionArt. 5 (Infrastruttura per la mobilità elettrica)
ActionActionArt. 6 (Ambito di applicazione e rilascio del certificato CasaClima, tenuta dell’elenco)
ActionActionArt. 7 (Validità del certificato CasaClima)
ActionActionArt. 8 (Attestazione della prestazione energetica in caso di trasferimento della proprietà o di locazione)
ActionActionArt. 9 (Vigilanza e sanzioni in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
ActionActionArt. 10 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento)
ActionActionArt. 11 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell’aria)
ActionActionArt. 12 (Rapporto di efficienza energetica)
ActionActionArt. 13 (Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria e informazione)
ActionActionArt. 14 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 15  
ActionActionArt. 15/bis  (Disposizioni generali riguardanti il bonus energia)
ActionActionArt. 15/ter  (Bonus energia per edifici nuovi)
ActionActionArt. 15/quater  (Bonus per edifici esistenti)
ActionActionArt. 16 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegato 1
ActionActionAnlage 2
ActionActionAllegati 3-6
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ActionActionAllegato 8
ActionActionAllegato 9
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2022, n. 4
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