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b) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 161)
Prestazione energetica nell’edilizia e bonus energia in attuazione delle direttive europee (UE) 2018/844, 2009/28/CE, 2010/31UE e 2012/27/UE

1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 23 aprile 2020, Nr. 17.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento attua le seguenti direttive UE:

  1. direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
  2. direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;
  3. direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, e successive modifiche;
  4. direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

(2) Il presente regolamento definisce, inoltre, le seguenti caratteristiche tecniche e i seguenti provvedimenti di certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia, in esecuzione dell’articolo 21, comma 3, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche:

  1. la metodologia di calcolo del rendimento energetico dell’involucro edilizio e della prestazione energetica degli edifici;
  2. i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
  3. i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti;
  4. i criteri e la procedura di certificazione energetica degli edifici;
  5. l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili in edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti;
  6. l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria negli edifici;
  7. l’implementazione di un sistema di controllo indipendente per l’attuazione della presente direttiva.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:

  1. “edificio”: costruzione provvista di tetto e di muri, nella quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
  2. "edificio ad energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, pari o superiore a quella della classe CasaClima A, determinata conformemente all’allegato 1; il fabbisogno energetico quasi nullo o molto basso dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili;
  3. "involucro di un edificio": componenti integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno e/o da ambienti interni non condizionati;
  4. "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio, che si può considerare come unità indipendente in base alla destinazione d’uso o alle caratteristiche energetiche;
  5. "componente dell'edificio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro dell'edificio;
  6. “nuovo edificio”: edificio di nuova costruzione;
  7. “edificio residenziale”: edificio destinato prevalentemente ad uso abitativo; tutti gli altri edifici sono definiti come edifici non residenziali;
  8. “unità abitativa”: parte dell’unità immobiliare ad uso residenziale;
  9. "sistemi tecnici per l’edilizia": apparecchiature tecniche a servizio di un edificio o di una unità immobiliare per il riscaldamento, raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo degli edifici, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione di tali sistemi, compresi i sistemi che utilizzano energia da fonti rinnovabili;
  10. “sistema di automazione e controllo dell’edificio”: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e una più agevole gestione manuale di tali sistemi;
  11. “ristrutturazione importante”: ristrutturazione di un edificio esistente che riguarda più del 25 per cento della superficie dell’involucro, senza calcolare la superficie delle finestre, e attraverso cui si modifica sensibilmente la natura dello stesso, oppure ampliamento di oltre il 25 per cento della superficie utile dell'edificio esistente;
  12. “rendimento energetico dell’involucro edilizio” o “efficienza energetica dell’involucro edilizio”: valore del fabbisogno annuo di calore, che risulta dalle perdite di calore per trasmissione e ventilazione e dai guadagni termici solari e interni;
  13. “prestazione energetica di un edificio” o “efficienza energetica complessiva di un edificio”: quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un utilizzo secondo la destinazione d’uso dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e l’illuminazione;
  14. “energia primaria”: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
  15. “energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
  16. “teleriscaldamento” o “teleraffrescamento”: distribuzione di energia termica, all’interno di un’area delimitata dalla Provincia autonoma di Bolzano e servita da un impianto di teleriscaldamento, sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione, a una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o per processi di lavorazione;
  17. “classe CasaClima”: classificazione degli edifici di cui all’Allegato 1, determinata sulla base della valutazione della prestazione energetica degli edifici e del rendimento energetico dell’involucro edilizio;
  18. “protocollo CasaClima”: procedura standard di certificazione energetica degli edifici per l’attestazione di una classe CasaClima;
  19. “certificato CasaClima”: documento riconosciuto in Alto Adige attestante la prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare, risultante dalla metodologia definita all’articolo 3;
  20. “livello ottimale in funzione dei costi”: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato; il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), e degli eventuali costi di smaltimento. Il ciclo di vita economico è determinato in base alla norma EN 15459. Il livello ottimale in funzione dei costi si colloca all’interno della scala di livelli di prestazione energetica in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
  21. “relazione tecnico-economica”: documentazione attestante i motivi tecnici o economici che giustificano il mancato rispetto dei requisiti minimi e che rendono impossibile il raggiungimento di un livello ottimale in funzione dei costi;
  22. “impianto di condizionamento dell’aria”: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permetta di controllare o abbassare la temperatura;
  23. “impianto di riscaldamento”: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permetta di aumentare la temperatura;
  24. “generatore di calore”: parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile per mezzo di uno o più dei seguenti processi:
    1. combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia,
    2. effetto Joule negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica,
    3. cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
  25. “pompa di calore”: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall’ambiente naturale, come l’aria, l’acqua o la terra, a edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una temperatura minore ad una maggiore. Nel caso di pompe di calore reversibili, si può anche trasferire calore dall’edificio all’ambiente naturale;
  26. “potenza nominale utile”: potenza massima di riscaldamento o raffrescamento, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo, rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
  27. “esperti qualificati indipendenti per la manutenzione e il controllo degli impianti termici”: persone con una specifica qualifica professionale secondo la normativa vigente; non può trattarsi del proprietario/della proprietaria e di persone ad esso/essa subordinate;
  28. "tecnico qualificato/tecnica qualificata": persona in possesso della qualifica professionale richiesta per fornire i servizi tecnici necessari nel campo della prestazione energetica degli edifici;
  29. “contratto di prestazione energetica": come definito nella direttiva 2012/27/UE, e successive modifiche, accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica che è soggetta a verifica e monitoraggio per l’intera durata del contratto e in base al quale vengono effettuati investimenti (lavori, forniture o servizi) in tale misura in relazione a un livello contrattualmente concordato di miglioramento dell'efficienza energetica o ad altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

Art. 3 (Determinazione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici)

(1) La prestazione energetica degli edifici è calcolata in conformità all’Allegato 3 e certificata secondo il Protocollo CasaClima.

(2) La prestazione energetica degli edifici può essere calcolata esclusivamente da tecnici qualificati, iscritti nei rispettivi albi professionali. Si applica a tal fine la normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

(1) I requisiti minimi riguardano la prestazione energetica degli edifici nuovi, la prestazione energetica degli edifici che hanno subito una ristrutturazione importante, nonché la sostituzione o il rinnovamento dei sistemi tecnici per l’edilizia o degli elementi strutturali della costruzione. I requisiti minimi si riferiscono alle caratteristiche e al rendimento energetico dell’involucro edilizio, alla prestazione energetica dell’edificio e all’utilizzo di energie rinnovabili. I dati attestanti il rispetto dei requisiti minimi devono essere riportati esattamente nel certificato energetico. La mancata applicazione dei requisiti minimi nei casi previsti dal comma 3, lettera c), e dai commi 5, 6, 7 e 8 deve essere documentata da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.

(2) Le seguenti categorie di edifici sono esonerate dall’obbligo di rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di rendimento energetico dell’involucro edilizio nonché di utilizzo di energie rinnovabili, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione:

  1. edifici soggetti a tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, e della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, nonché edifici sottoposti a tutela degli insiemi, qualora l’osservanza della normativa implichi un’alterazione inaccettabile della loro natura in termini architettonici o storico-artistici;
  2. edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  3. fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali, escluse le parti di edificio adibite ad uffici, unità abitative o assimilabili, purché possano essere scorporate ai fini della valutazione dell’efficienza energetica;
  4. fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;
  5. fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni;
  6. rifugi alpini, caserme dei vigili fuoco ed edifici pubblici utilizzati o destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe da un utilizzo annuale.

(3) I nuovi edifici devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

  1. rendimento energetico dell’involucro edilizio pari o superiore a quello della classe CasaClima A di cui all’Allegato 1;
  2. prestazione energetica dell’edificio almeno corrispondente a quella della classe CasaClima A di cui all’Allegato 1;
  3. il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 50 per cento da fonti di energia rinnovabili; il requisito di cui alla presente lettera non è richiesto, nel caso in cui:
    1. da una relazione tecnico-economica risulti che l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è negativa;
    2. l’edificio sia realizzato nella classe CasaClima Oro;
    3. l’edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

(4) In caso di sostituzione o rinnovamento di componenti fondamentali dei sistemi tecnici per l’edilizia, devono essere utilizzati prodotti che corrispondono ai più recenti standard della tecnica. Il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili. In alternativa, il fabbisogno di energia primaria dell’impianto oggetto dell’intervento deve essere ridotto di almeno il 25 per cento. Questi requisiti non sono richiesti nel caso in cui un edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

(5) Nei nuovi edifici, nonché in caso di sostituzione o rinnovamento dei sistemi tecnici per l’edilizia, il fabbisogno di acqua calda sanitaria deve essere coperto per almeno il 60 per cento da fonti di energia rinnovabili. In alternativa, nel caso di nuovi edifici la prestazione energetica deve essere almeno del 25 per cento superiore a quella indicata nell’Allegato 1; nel caso, invece, di sostituzione di un sistema tecnico per l’edilizia, il fabbisogno di energia primaria del sistema interessato deve essere ridotto almeno del 25 per cento. Questi requisiti non sono richiesti nel caso in cui l’edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica o teleriscaldamento.

(6) Laddove tecnicamente ed economicamente fattibile:

  1. i nuovi edifici devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, in casi giustificati, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore;
  2. gli edifici non residenziali i cui impianti di riscaldamento presentano, anche in combinazione con un impianto di ventilazione, una potenza nominale utile superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025;
  3. gli edifici non residenziali i cui impianti di condizionamento dell’aria presentano, anche in combinazione con un impianto di ventilazione, una potenza nominale utile superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

(7) In caso di nuovi edifici, di interventi di completa o parziale ristrutturazione, di manutenzione straordinaria dell’involucro o di ampliamento di edifici esistenti, gli elementi strutturali devono rispettare i valori limite per i coefficienti di trasmissione del calore e per la protezione dal calore estivo in base alla zona climatica della località in conformità agli Allegati 4 e 5.

(8) In tutti gli edifici in cui una superficie utile totale di oltre 250 m² è occupata da enti pubblici e che hanno una forte affluenza di pubblico, deve essere apposta, in un luogo chiaramente visibile al pubblico, una targa con l'indicazione dei valori del rendimento energetico dell’involucro edilizio e della prestazione energetica dell’edificio conformemente all’Allegato 7.

Art. 5 (Infrastruttura per la mobilità elettrica)

(1) Gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

  1. il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio, o
  2. il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

(2) Dal 1° gennaio 2025 devono essere previsti almeno due punti di ricarica per gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto e almeno tre punti di ricarica per quelli con più di 100 posti auto.

(3) I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici non residenziali di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, e utilizzati dalle stesse.

(4) Gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per ogni posto auto, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

  1. il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio, o
  2. il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

(5) I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applicano:

  1. ai progetti per i quali le domanda di rilascio del titolo edilizio sia presentata in forma completa entro il 10 marzo 2021;
  2. nel caso in cui le infrastrutture di canalizzazione necessarie dipendano da microreti isolate e le misure comportino problemi sostanziali per il funzionamento del sistema energetico locale e compromettano la stabilità della rete locale; tali circostanze devono essere documentate da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.

Art. 6 (Ambito di applicazione e rilascio del certificato CasaClima, tenuta dell’elenco)

(1) Il certificato CasaClima di cui all’Allegato 6 è richiesto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante. Fanno eccezione gli edifici indicati all’articolo 4, comma 2.

(2) Il certificato CasaClima è rilasciato dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima. Esso deve essere presentato all’autorità competente prima del rilascio della licenza d’uso.

(3) L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima tiene l’elenco dei certificati CasaClima e si occupa del suo regolare aggiornamento.

(4) Per tutti gli edifici di nuova costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante, il/la committente deve dichiarare all'autorità competente in materia di edilizia che i documenti per il calcolo della prestazione energetica saranno trasmessi prima dell’inizio lavori all’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima. Una volta pervenuti tutti documenti necessari, il certificato CasaClima verrà rilasciato entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di fine lavori, che deve essere presentata dal/dalla committente.

Art. 7 (Validità del certificato CasaClima)

(1) Il certificato CasaClima rilasciato per l'intero edificio è valido anche per le singole unità abitative facenti parte dello stesso edificio. Il certificato CasaClima ha una validità di dieci anni dalla data di emissione e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi significativamente le prestazioni energetiche (almeno di una classe CasaClima).

(2) Se non c’è stato alcun intervento edilizio ai sensi dell’articolo 6, comma 4, il proprietario/la proprietaria o l’amministratore/l’amministratrice condominiale allega al certificato CasaClima prima della scadenza di cui al comma 1, un’autodichiarazione che ne prolunga la validità di altri dieci anni. Una copia dell’autodichiarazione deve essere trasmessa all’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima.

Art. 8 (Attestazione della prestazione energetica in caso di trasferimento della proprietà o di locazione)

(1) Esclusivamente ai fini della stesura del contratto di trasferimento della proprietà o di locazione di un edificio o di singole unità immobiliari o abitative, l’attestazione relativa alla prestazione energetica può avvenire attraverso il certificato CasaClima oppure sulla base di una valutazione ai sensi del decreto interministeriale 26 giugno 2015, e successive modifiche.

(2) Le attestazioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015, e successive modifiche, devono essere registrate digitalmente sul portale www.siape.bz.

(3) L’indicatore di prestazione energetica dell’edificio esistente o dell’unità abitativa che figura nel certificato CasaClima o nell’attestazione della prestazione energetica ai sensi del comma 1 deve essere riportato in tutti gli annunci di vendita o affitto inseriti nei mezzi di comunicazione commerciali.

Art. 9 (Vigilanza e sanzioni in relazione ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

(1) L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima ha la facoltà di effettuare controlli, nonché di richiedere documenti e informazioni necessari allo svolgimento dell’attività amministrativa ai sensi dell’articolo 6, comma 3, e del comma 3 del presente articolo.

(2) Qualora, dopo l’ultimazione dei lavori edilizi, si accerti il mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 4, sulla base di un verbale di accertamento, trasmesso alle autorità competenti, sono comminate le sanzioni amministrative previste dalla legge urbanistica provinciale.

(3) È istituita una commissione per il controllo dei certificati CasaClima e dell’applicazione del presente regolamento, composta da un/una rappresentante dell’ente pubblico responsabile del rilascio dei permessi di costruire, da un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima e da un/una rappresentante dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima. La commissione seleziona in modo casuale e sottopone a verifica una percentuale statisticamente significativa di tutti i certificati CasaClima rilasciati annualmente. La verifica consiste nel controllo della validità dei dati utilizzati ai fini del rilascio dei certificati CasaClima e dei risultati in esso riportati.

Art. 10 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento)

(1) Gli impianti di riscaldamento devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2.

(2) Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di riscaldamento con generatori di calore con potenza nominale superiore a 70 kW.

(3) Ai fini del controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere verificati non solo il rendimento della caldaia, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio, nonché le parti accessibili dell’impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.

(4) Nell’ambito delle attività di cui al comma 3 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda sanitaria.

(5) I controlli dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere eseguiti almeno ogni due anni.

(6) In caso di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, il controllo dell’efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.

(7) La verifica del dimensionamento della caldaia non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all’impianto di riscaldamento, ovvero se il fabbisogno termico dell’edificio è rimasto invariato.

(8) Gli impianti di riscaldamento che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al presente articolo, a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente.

Art. 11 (Controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell’aria)

(1) Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2.

(2) Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di condizionamento dell’aria con potenza nominale superiore a 70 kW.

(3) Ai fini del controllo dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell’aria devono essere verificati non solo il rendimento dell’impianto, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffrescamento dell’edificio, nonché le parti accessibili dell’impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.

(4) Nell’ambito delle attività di cui al comma 3 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per raffrescamento.

(5) I controlli dell’efficienza energetica degli impianti di condizionamento dell’aria devono essere eseguiti almeno ogni due anni.

(6) In caso di installazione di un nuovo impianto di condizionamento dell’aria, il controllo dell’efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.

(7) La verifica del dimensionamento dell’impianto di condizionamento non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all’impianto stesso, ovvero se il fabbisogno di raffrescamento dell’edificio è rimasto invariato.

(8) Gli impianti di condizionamento dell’aria che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al presente articolo, a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente.

Art. 12 (Rapporto di efficienza energetica)

(1) In seguito al controllo dell’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento dell’aria deve essere redatto un rapporto di efficienza energetica, conforme all’allegato 9, da parte di esperti qualificati indipendenti.

(2) Il rapporto di cui al comma 1 contiene, oltre ai risultati del controllo, anche raccomandazioni atte a migliorare l’efficienza energetica in termini di costi.

(3) In alternativa al rapporto di cui al comma 1 può essere redatto un rapporto di efficienza energetica ai sensi delle disposizioni statali vigenti.

(4) Il rapporto di efficienza energetica viene consegnato al gestore/alla gestrice dell’impianto, che lo deve conservare fino al controllo successivo insieme al libretto di impianto di cui all’allegato D2 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche.

Art. 13 (Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria e informazione)

(1) L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, avvalendosi anche dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima, vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 ed effettua controlli a campione sui rapporti di efficienza energetica redatti nell’anno di riferimento.

(2) L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima informa i gestori degli impianti sulla funzione e sulle finalità del rapporto di efficienza energetica, nonché sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica efficaci anche in termini di costi.

Art. 14 (Sanzioni amministrative)

(1) L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche.

Art. 15  2)

2)
L'art. 15 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 7 febbraio 2022, n. 4.

Art. 15/bis  (Disposizioni generali riguardanti il bonus energia)

(1) Il presente articolo nonché i seguenti articoli 15/ter e 15/quater, in esecuzione dell’articolo 21, comma 3, lettera c) della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, disciplinano l’utilizzo del bonus energia per il periodo dal 2022 al 31.12.2026.

(2) Si può usufruire del bonus energia di cui agli articoli 15/ter e 15/quater un’unica volta nell’ambito di un solo intervento di riqualificazione energetica di un edificio.

(3) Nel caso di un complesso edilizio si può usufruire del bonus energia una sola volta; fanno eccezione le unità edilizie verticalmente separate, funzionalmente autonome, anche se dotate di impianti tecnici comuni o di garage comuni.

(4) Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Nel caso di edifici sottoposti a tutela degli insiemi, oppure di edifici situati all’interno di zone di recupero, è necessario tenere conto delle particolari caratteristiche che hanno portato all’adozione del vincolo di tutela ovvero di destinazione.

(5) La volumetria aggiuntiva ottenuta grazie al bonus energia deve avere la destinazione d’uso “abitazione”.

(6) La volumetria ottenuta usufruendo del bonus energia è soggetta all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la volumetria aggiuntiva sia utilizzata per l’ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui le abitazione ampliate siano suddivise in tempi successivi: Qualora abitazioni già riservate ai residenti o convenzionate vengano ampliate, il relativo vincolo deve essere esteso anche alla parte ampliata.

(7) Nel titolo abilitativo è necessario indicare che si usufruisce del bonus energia.

(8) Fatte salve le precisazioni contenute nei seguenti articoli 15/ter e 15/quater, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2.

(9) Per “volumetria” ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende la volumetria fuori terra.

(10) I bonus energia previsti dagli articoli 15/ter e 15/quater possono essere utilizzati solo nelle zone miste; essi non sono tra loro cumulabili. In zone dotate di piano di attuazione o di recupero, l’utilizzo del bonus energia deve essere previsto nel relativo piano. 3)

3)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 febbraio 2022, n. 4.

Art. 15/ter  (Bonus energia per edifici nuovi)

(1) Per “nuovo edificio” ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio, costruito ex novo oppure completamente demolito e ricostruito.

(2) Nel caso di nuovi edifici, la cui volumetria complessiva è destinata nella misura del più del 50 % a scopi abitativi, la volumetria ammissibile fuori terra può essere aumentata del 10%, se l'intero edificio soddisfa lo standard CasaClima - Nature secondo l'allegato 2 del presente regolamento e sono soddisfatte inoltre anche le seguenti condizioni:

  1. la valutazione ecologica dei materiali utilizzati secondo la procedura CasaClima Nature (ICC) è fissata a un massimo di 250 punti;
  2. il fabbisogno di energia elettrica è coperto nella misura di almeno 50 W per m² di superficie edificata - escluse le pertinenze - con fonti di energia rinnovabile installate sull'edificio o sui suoi annessi. Se questo non è possibile o non è pienamente possibile per motivi tecnici, o se non è economicamente ragionevole, allora almeno il 60% del fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto da fonti di energia rinnovabili o in alternativa il fabbisogno di energia termica dell'edificio - eventualmente anche in combinazione con altre fonti di energia rinnovabili - deve essere coperto da una pompa di calore elettrica o dal teleriscaldamento. In ogni caso deve essere installata la potenza possibile dal punto vista tecnico ed economicamente ragionevole per coprire il fabbisogno di energia elettrica. Questi casi devono essere documentati da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato.

(3) Nel caso di un nuovo edificio la base di calcolo per il bonus energia è costituita dalla cubatura ammissibile secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione vigenti. 4)

4)
L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 febbraio 2022, n. 4.

Art. 15/quater  (Bonus per edifici esistenti)

(1) Per “edificio esistente” ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 ovvero concessionato prima di tale data.

(2) Presupposto per usufruire del bonus energia è l’esistenza di una volumetria minima di almeno 300 m³ fuori terra dal 12 gennaio 2005, destinata già da tale data nella misura del più del 50 % ad uso abitativo. La base di calcolo per la volumetria esistente è costituita dalla volumetria comprovata ovvero approvata alla data di cui sopra secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione allora vigenti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g), ultimo periodo del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 giugno 2020, n. 24. La volumetria esistente utilizzata per il calcolo del bonus energia non deve superare la cubatura ammissibile secondo gli strumenti di pianificazione vigenti.

(3) Nel caso di edifici esistenti di cui al comma 1, per i quali non è stato richiesto alcun bonus ai sensi delle delibere della Giunta provinciale n. 1609 del 15.06.2009, n. 362 del 04.03.2013, n. 964 del 05.08.2014 e dell’articolo 15 del presente regolamento, il bonus energia può corrispondere al 20% della volumetria esistente con la destinazione urbanistica “abitazione” ed in ogni caso raggiungere 200 m³, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. attraverso l’intervento si raggiunge un miglioramento della prestazione energetica dell'intero edificio da una classe CasaClima inferiore ad almeno la classe B ovvero qualora con la certificazione CasaClima R si raggiunge un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio;
  2. il fabbisogno di energia elettrica è coperto nella misura di almeno 30 W per m² di superficie edificata - escluse le pertinenze - con fonti di energia rinnovabile installate sull'edificio o sui suoi annessi. Se questo non è possibile o non è pienamente possibile per motivi tecnici, o se non è economicamente ragionevole, allora almeno il 60% del fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto da fonti di energia rinnovabili o in alternativa il fabbisogno di energia termica dell'edificio - eventualmente anche in combinazione con altre fonti di energia rinnovabili - deve essere coperto da una pompa di calore elettrica o dal teleriscaldamento. In ogni caso deve essere installata la potenza possibile dal punto vista tecnico ed economicamente ragionevole per coprire il fabbisogno di energia elettrica. Questi casi devono essere documentati da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato.

(4) Nel caso in cui sia demolita più del 50% della cubatura esistente, può essere applicata soltanto la disciplina di cui all‘articolo 15/ter. 5)

5)
L'art. 15/quater è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 febbraio 2022, n. 4.

Art. 16 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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