(1) L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, avvalendosi anche dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima, vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 ed effettua controlli a campione sui rapporti di efficienza energetica redatti nell’anno di riferimento.
(2) L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima informa i gestori degli impianti sulla funzione e sulle finalità del rapporto di efficienza energetica, nonché sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica efficaci anche in termini di costi.