(1) Per “edificio esistente” ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 ovvero concessionato prima di tale data.
(2) Presupposto per usufruire del bonus energia è l’esistenza di una volumetria minima di almeno 300 m³ fuori terra dal 12 gennaio 2005, destinata già da tale data nella misura del più del 50 % ad uso abitativo. La base di calcolo per la volumetria esistente è costituita dalla volumetria comprovata ovvero approvata alla data di cui sopra secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione allora vigenti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g), ultimo periodo del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 giugno 2020, n. 24. La volumetria esistente utilizzata per il calcolo del bonus energia non deve superare la cubatura ammissibile secondo gli strumenti di pianificazione vigenti.
(3) Nel caso di edifici esistenti di cui al comma 1, per i quali non è stato richiesto alcun bonus ai sensi delle delibere della Giunta provinciale n. 1609 del 15.06.2009, n. 362 del 04.03.2013, n. 964 del 05.08.2014 e dell’articolo 15 del presente regolamento, il bonus energia può corrispondere al 20% della volumetria esistente con la destinazione urbanistica “abitazione” ed in ogni caso raggiungere 200 m³, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- attraverso l’intervento si raggiunge un miglioramento della prestazione energetica dell'intero edificio da una classe CasaClima inferiore ad almeno la classe B ovvero qualora con la certificazione CasaClima R si raggiunge un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio;
- il fabbisogno di energia elettrica è coperto nella misura di almeno 30 W per m² di superficie edificata - escluse le pertinenze - con fonti di energia rinnovabile installate sull'edificio o sui suoi annessi. Se questo non è possibile o non è pienamente possibile per motivi tecnici, o se non è economicamente ragionevole, allora almeno il 60% del fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto da fonti di energia rinnovabili o in alternativa il fabbisogno di energia termica dell'edificio - eventualmente anche in combinazione con altre fonti di energia rinnovabili - deve essere coperto da una pompa di calore elettrica o dal teleriscaldamento. In ogni caso deve essere installata la potenza possibile dal punto vista tecnico ed economicamente ragionevole per coprire il fabbisogno di energia elettrica. Questi casi devono essere documentati da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato.
(4) Nel caso in cui sia demolita più del 50% della cubatura esistente, può essere applicata soltanto la disciplina di cui all‘articolo 15/ter. 5)