(1) In deroga all’articolo 9, comma 1, della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, la domanda presentata dopo il ventesimo giorno del mese può dare diritto alla prestazione dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento per il minore anche per il mese in corso. Tale deroga vale unicamente per il periodo dell’emergenza epidemiologica COVID-19.