(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 1 (Finalità)
1. L’obiettivo, ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è il collegamento completo e capillare di tutti gli utenti pubblici e privati e delle stazioni radio base (BTS) presenti sul territorio provinciale, attraverso reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità, in grado di offrire velocità di connessione pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico, in maniera stabile, continuativa, affidabile e prevedibile per ogni connessione. La Giunta provinciale può consentire, per interventi puntuali che risultassero tecnicamente ed economicamente non sostenibili, la realizzazione di connessioni in grado di offrire velocità inferiori ad 1 Gbit/s. Tale obiettivo può essere conseguito anche mediante la realizzazione congiunta di un piano elaborato in cooperazione tra i Comuni, la Provincia e loro società.”