(1) Al personale incaricato dell’assistenza sia diretta che indiretta di persone affette da COVID-19 o attivo in tipologie di servizi, nei quali si è registrata una maggiore incidenza di persone affette da COVID-19 viene corrisposto, per l’anno 2020, un premio speciale o concesso un congedo straordinario speciale. 22)
(2) Le rispettive categorie professionali e l’ammontare del premio speciale nonché la misura del congedo straordinario speciale vengono stabiliti da parte della Giunta provinciale.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10.000.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 39. 23)