(1) La Provincia è autorizzata a concedere ai lavoratori dipendenti che subiscono una riduzione dello stipendio conseguente allo stato di emergenza epidemiologica causato dal virus COVID-19, contributi in conto interessi sui mutui contratti con finalità di costituzione di liquidità per le famiglie. I contributi vengono erogati mediante pagamento unico e diretto agli istituti di credito.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.600.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’Art. 39.