(1) Ai soggetti coinvolti nell’ambito di progetti di tirocinio per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate sul mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera e), della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successive modifiche, e nell’ambito di progetti di inserimento e reinserimento lavorativo in convenzione individuale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, sospesi d’ufficio o su istanza del soggetto ospitante o cessati anticipatamente nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 400,00 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(2) La medesima indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai soggetti coinvolti nell’ambito di progetti di inserimento e reinserimento lavorativo in convenzione individuale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, la cui approvazione risulta in fase di istruttoria presso l’Ufficio provinciale Servizio Lavoro durante il periodo di sospensione dichiarato d’ufficio.
(3) L’indennità di cui al comma 1 è erogata d’ufficio da parte dell’ufficio provinciale Servizio Lavoro. In caso di tirocini per persone svantaggiate sul mercato di lavoro la persona interessata deve presentare apposita domanda.
(4) Il pagamento dell’indennità di cui al comma 1 è rinnovata mensilmente in relazione al protrarsi del periodo di sospensione dichiarato d’ufficio. L’indennità è erogata nel caso in cui il periodo di sospensione perduri oltre il giorno 15 di ogni mese.
(5) L’indennità prevista nell’ambito dei progetti per l’impiego temporaneo di persone disoccupate ai sensi della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, e successive modifiche, è erogata anche durante il periodo di sospensione applicato in conseguenza dell’emergenza COVID-19, anche nel caso in cui la persona si trovi in stato di malattia ovvero sia sottoposto a misure di quarantena obbligatoria. Il pagamento delle giornate di sospensione e la relativa copertura contributiva sono disposti da parte dell’ente ospitante sulla base del piano orario settimanale concordato nel progetto. I giorni di sospensione pagati, equivalgono a giorni di presenza effettiva. Il periodo di sospensione non viene recuperato al termine del progetto.
(5/bis) Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai periodi di sospensione dovuti all’emergenza COVID-19, iniziati successivamente all’entrata in vigore della presente legge. 21)
(6) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 179.200,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 39.