(1) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, le parole: “e tre anni,” sono sostituite dalle parole: “e tre anni o fino al mese antecedente a quello del possibile inserimento degli stessi nella scuola dell'infanzia, se questo è successivo al compimento del terzo anno di vita,”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.400.000,00 euro per l’anno 2020, in 2.400.000,00 euro per l’anno 2021 e in 2.400.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 39.